In concreto, con l’accordo pubblicato oggi da entrambe le autorità sono definite le modalità e le procedure da applicare per adempiere agli obblighi riguardanti lo scambio automatico d’informazioni secondo quanto stabilito nell’ambito dell’IGA. In particolare, le informazioni da scambiare tra le due amministrazioni sono fornite dalle istituzioni finanziarie italiane o statunitensi tenute alla comunicazione. Tra i soggetti interessati rientrano quindi banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione,
assicurazioni vita e altre entità finanziarie. A ogni istituzione finanziaria che provvede alla registrazione, viene rilasciato un numero identificativo globale, “GIIN”. L’IRS siimpegna, secondo l’accordo, a trasmettere annualmente all’Italia la lista delle istituzioni
finanziarie italiane registrate (“FFI list”).