A San Giuliano milanese, 230 famiglie di una decina di condomini attorno alla parrocchia San Carlo Borromeo hanno rifiutato di dare in affitto una porzione dei loro tetti ad una compagnia telefonica, rinunciando ad un affitto di 10mila euro l'anno per motivi di prudenza e di sicurezza, visto che ci sono anziani e bambini e l'inquinamento elettromagnetico è sempre più diffuso.
Invece, non si è fatto problemi in tal senso don Luca Violoni, il parroco della chiesa, che ha accettato di ospitare l'antenna in oratorio, tanto che i lavori per erigere il palo sono già iniziati nel mezzo del campo di calcio.
«ll parroco precedente si era rifiutato - hanno spiegato gli abitanti -. Esiste infatti un regolamento della Commissione episcopale del 2000, firmato dal segretario generale Ennio Antonelli che spiega perché le parrocchie non dovrebbero ospitare antenne: il luogo di culto è sacro ed esclusivo, ogni commistione compromette i segni cristiani; l'installazione di antenne produce reddito e pregiudicherebbe l'esenzione fiscale degli edifici di culto; non ci sono ancora studi sufficienti per valutare l'impatto delle onde elettromagnetiche sulla salute, perciò è preferibile la prudenza... e via così».
Gli abitanti hanno chiesto un confronto con il prete che però ha offerto in merito risposta:
«Il sindaco non sa nulla ma il Comune si trova di fronte all'oratorio e anche gli impiegati sono preoccupati. Vorremmo che il parroco condividesse con la comunità il progetto, i permessi di Arpa e gli studi dell'impatto sulla salute». (fonte il Giornale)
Una riflessione di don Luca...
Nota red-fai. Questo tipo di situazioni sono nate a seguito della legge voluta al tempo, con il Decreto Legislativo n. 198/2002, meglio noto come "Decreto Gasparri", con cui l'allora ministro del governo Berlusconi concesse una libertà praticamente illimitata per l'installazione di ripetitori tv e di telefonia mobile sul territorio nazionale. Da sottolineare che tale legge fu realizzata mentre era in corso alla conferenza delle regioni una trattativa tra operatori telefonici e amministrazioni locali per determinare nei vari comuni le aree dove potevano essere installate le antenne, definendone anche la potenza massima di trasmissione. Il risultato della legge Gasparri fu una rapida proliferazione di antenne, soprattutto nei centri abitati. Il dl infatti considerava i ripetitori come OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, e pertanto essi erano da considerarsi come strade, fogne, illuminazione pubblica, la rete idrica e quella del gas, ecc. Sempre secondo il Decreto Gasparri, le antenne erano compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica, fermo restando che i Comuni potevano individuare aree più idonee di altre per ospitare i ripetitori. Infine, fu stabilito che la DISTANZA MINIMA tra ripetitori e abitazioni dovesse essere di almeno 70 metri. Nel 2003 la Corte Costituzionale dichiarò costituzionalmente illegittimo l'INTERO Decreto Gasparri per eccesso di delega. Successivamente è entrato in vigore il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che però non prevede una distanza minima di sicurezza.