Il Trasporto sociale rappresenta da sempre uno dei servizi a maggiore impatto sulla comunità, vuoi per la capillarità dell’offerta, vuoi per il sistema di servizi, strutture, centri che beneficia di questo tipo di prestazione. La disomogeneità territoriale e il diverso tipo di enti chiamati a intervenire nell’ambito del servizio ha portato ad una molteplicità di esperienze in ordine alle modalità di costruzione della progettualità e alla sua assegnazione ai soggetti erogatori.

L’esigenza di individuare degli standard di processo e di gestione del servizio di Trasporto sociale, al fine di indirizzarne i percorsi collegati, nasce dall’esigenza di uniformare i comportamenti delle amministrazioni e migliorare la qualità dell’assistenza. Tuttavia, affinché le Linee guida possano realmente raggiungere gli obiettivi è necessario che siano utilizzate quali strumenti adeguatamente calati nei diversi contesti.

Consultando le normative ANAC in merito alle gare d'appalto per questo tipo di servizi, notiamo che il servizio di trasporto disabili, deve essere oggetto di un bando pubblico da aggiudicarsi conformemente alle procedure di cui al D.lgs 163/2006

(Art. 20, 21, D.lgs 163/2006)

Inoltre, l'errata qualificazione del servizio oggetto della gara, che abbia come scopo o come effetto quello di limitare la trasparenza delle forme di pubblicità e di restringere il numero di operatori partecipanti alla gara, rende il bando di gara illegittimo in quanto non conforme ai principi di concorrenza e trasparenza 

(Art. 2, D.lgs 163/2006)

Ma quanto Comuni rispettano queste normative?

Già negli anni precedenti, troppo spesso, si è sentito parlare di rinnovi senza comparazione di altri preventivi, ma soprattutto tacito rinnovo, senza alcun controllo dei requisiti da parte degli enti, che poi ha portato come nel caso dei Comuni di Caramanico, Cepagatti e Francavilla, SOTTOLINEO NEGLI ANNI PRECEDENTI, al fermo amministrativo dei mezzi di trasporto delle ditte che effettuavano il servizio. Mezzi non a norma, non adibiti al Servizio Trasporto e in alcuni casi, addirittura autista senza il possesso dei requisiti specifici.

Nell'ultimo anno, adagiandosi sull'emergenza COVID19, sono moltissimi i Comuni che rinnovano i servizi in scadenza, senza regolare gara d'appalto e senza nemmeno comparare più preventivi, giustificando il rinnovo CAUSA EMERGENZA con piccoli ribassi effettuati in accordo con le ditte, che serviranno in qualche modo a giustificare la proroga del servizio con un risparmio da parte dell'ente. Quello che chiediamo è un maggior rispetto dei regolamenti e più controlli, poiché l'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, prevede che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Le Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” chiariscono la portata del principio di rotazione, affermando che tale principio trova applicazione nell’ambito “degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”.

Pertanto il principio si applica alle seguenti condizioni: si tratti di affidamenti temporalmente conseguenti, si tratti di affidamenti che abbiano ad oggetto la medesima categoria o settore.

Chiariscono le Linee Guida che il principio di rotazione comporta, di norma, “il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.

Pertanto, prevede una forte limitazione alla discrezionalità della stazione appaltante.

Alla luce di tutto ciò si chiede maggiore trasparenza da parte dei Comuni e il rispetto delle normative vigenti.

N.B.FOTO DI REPERTORIO