Il Tribunale del Lavoro di Nola, con la sentenza 2255/2024 pubblicata il 21.11.2024, ha stabilito un interessante principio in tema di riscossione a mezzo ruolo:

"Quanto al regime delle spese di giudizio, l’accoglimento dell’opposizione ne giustifica la condanna per intero a carico dell’ADER, su cui ricadeva l’onere di prova in merito alla ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell’ENPAM".

Pertanto, 
accertata la responsabilità dell’Agente di riscossione, nelle fasi di recupero-riscossione successive all’affidamento del ruolo, per la mancata riscossione nei termini dei contributi previdenziali, ovvero per omissioni, vizi, errori, irregolarità procedurali o per difetto di prova, va statuita la compensazione delle spese processuali tra il contribuente e l'Ente previdenziale impositore.

Quest'ultimo, cioè, va manlevato/esonerato da ogni responsabilità in ordine alle spese di lite, con conseguente aggravio delle stesse, in via esclusiva, in capo ad AdER.