Il Sistema di Interscambio (SdI) potrebbe non riuscire a trasmettere la fattura elettronica al destinatario, pur avendola validata. In tal caso, si notifica lo stato di Mancata Consegna (MC).

Le fatture elettroniche non ricevute

Quando l’emittente invia una fattura elettronica ed il Sistema di Interscambio (SdI) la approva, il documento si considera regolarmente emesso e depositato nel cassetto fiscale del cedente e del committente. Per consegnare la fattura al cliente il “postino” identifica il recapito telematico, Codice Destinatario o PEC, su cui cerca di inoltrare i file corrispondenti.

In caso di divergenza tra quanto indicato dal fornitore e quanto dichiarato nel cassetto fiscale, prevale l'indicazione del recapito indicato nel cassetto fiscale.

Laddove non sia possibile consegnare il file, per indisponibilità del canale del ricevente (PEC piena, FTP non raggiungibile), lo SdI recapita una notifica di mancata consegna all'emittente con l’indicazione della data di ricezione del documento. Ciò significa che la fattura elettronica è da considerarsi regolarmente emessa, ma non ricevuta dal destinatario.

Di conseguenza, il fornitore dovrà avvisare il cliente della mancata consegna e quest’ultimo scaricare il file XML della fattura, accedendo esclusivamente al proprio cassetto fiscale nell'area riservata del sito Agenzia delle Entrate. Se da un punto di vista fiscale il processo è completo, sotto il profilo legale è buona prassi reclamare il credito inviando una copia di cortesia direttamente al cliente.

Alla luce di queste considerazioni, è necessario tenere presente i seguenti punti:

  • L’Agenzia delle Entrate si riserva un tempo tecnico di cinque giorni per elaborare e consegnare le fatture;
  • Se il documento non può essere consegnato al recapito telematico indicato, procede con la notifica di mancata consegna;
  • Il fornitore non può re-inviare una fattura già accettata dal Sistema di Interscambio, anche se non consegnata al cliente.

Proseguiamo l'analisi sullo stato di mancata consegna, chiedendoci quali controlli vengono eseguiti dallo SdI sulle fatture elettroniche?

Le verifiche SdI

1. Verifica delle informazioni minime obbligatorie previste dall'art. 21 DPR 633/1972. I dati sono:

  • gli estremi identificativi del fornitore e del cliente;
  • il numero e la data della fattura;
  • la descrizione di natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato;
  • l’imponibile;
  • l’aliquota e l’IVA.

2. Verifica della presenza della partita IVA del fornitore (cedente – prestatore) e della partita IVA oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario – committente) in Anagrafe Tributaria.

3. Verifica dell’indirizzo telematico, dove recapitare il file, nel campo “Codice Destinatario” della fattura.

4. Verifica della coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA.

Per quanto riguarda le fatture inviate ai privati, se il documento presenta la firma digitale, è necessario controllare la validità del certificato di firma.

Per accedere all'elenco completo dei controlli effettuati, clicca qui.

Infine, cosa succede se lo SdI scarta la fattura?

In questo caso l’Ente invia al soggetto che ha trasmesso il file una Notifica di Scarto con il codice e la descrizione del problema. Questa notifica viene trasmessa alla stessa PEC o canale telematico (FTP o Web Service) tramite cui era stata precedentemente ricevuta la fattura.

Per ulteriori informazioni sulle notifiche di scarto, stay tuned!