Ho presentato una mozione, approvata dal Consiglio della Lombardia qualche mese fa, sulla regolamentazione delle aperture della grande distribuzione, durante le festività infrasettimanali.
Sono sempre più convinto di questa necessità e la Corte di Cassazione, con la sentenza 27948 del 23 novembre 2017, torna a darmi ragione.
Secondo la Corte di Cassazione il dipendente che rifiuta di prestare servizio nel giorno di festività infrasettimanale (ad esempio Natale, Pasqua, 25 aprile, Festa dei lavoratori) non è passibile di alcuna sanzione disciplinare, in quanto sussiste un diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dall’attività lavorativa e soltanto mediante un accordo fra le parti la rinuncia al riposo è da ritenersi valida e non per decisione unilaterale del datore.
Lo ha ribadito con la sentenza 16592 del 2015, che già comunque aveva affermato il principio con la sentenza 16634 del 2005.E vi è di più. Nel caso i lavoratori rifiutino di lavorare durante le festività, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27948 del 23 novembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità del comportamento dell’Azienda, che aveva trattenuto la retribuzione delle giornate dell’8 dicembre e del 6 gennaio ai lavoratori che si erano rifiutati di prestare la propria opera, avendoli considerati assenti ingiustificati.
Lavoratori rifiutano di lavorare durante le festività: la Corte di Cassazione, con la sentenza 27948 del 23 novembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità del comportamento dell’Azienda, la quale aveva trattenuto la retribuzione delle giornate dell’8 dicembre e del 6 gennaio ai lavoratori che si erano rifiutati di prestare la propria opera, avendoli considerati assenti ingiustificati.
La materia delle aperture selvagge va regolata. Sarebbe sufficiente chiudere per almeno 6 delle 12 festività infrasettimanali.
Almeno per dare un segnale.