Sospeso dal Tar il decreto del ministero della salute che equipara i prodotti ad uso orale a base di cannabidiolo a sostanze stupefacenti
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha deciso di mettere in pausa fino al 24 ottobre il decreto del Ministero della Salute che classificava i prodotti orali a base di “cannabidiolo estratto dalla cannabis” tra i medicinali della sezione B del testo unico sulle leggi relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Se il decreto fosse rimasto in vigore, questi prodotti sarebbero stati disponibili in farmacia solo tramite prescrizione medica.
Il ricorso ha messo in luce l’illegittimità del Decreto Ministeriale del 7 agosto per vari motivi. Prima di tutto, la decisione di includere i composti orali a base di Cbd nella lista dei medicinali è stata presa senza il parere del Consiglio Superiore di Sanità, come richiesto dalla legge vigente. Inoltre, non è stato chiarito se gli effetti del cannabidiolo cambiano a seconda della percentuale di utilizzo.
Il ricorso contesta anche la decisione di classificare il cannabidiolo come sostanza stupefacente o psicotropa. Questa decisione è in contrasto con la giurisprudenza europea (CGUE 19.11.2020, C663/18), che ha stabilito che il CBD non può essere considerato uno stupefacente, e con le posizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Per evitare danni gravi e irreparabili all’intero settore, il Tar del Lazio ha accettato la richiesta di sospensione del decreto ministeriale. Di conseguenza, i prodotti possono essere reimmessi in vendita e non sarà possibile procedere a sequestri.