È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2022 l'ultimo Decreto-Legge con "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", nche entra così in vigore a partire da questo sabato.
Questi i provvedimenti più significativi:
Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale si applica ai residenti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, salvo esenzioni mediche accertate. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della nuova disposizione.
Dal 15 febbraio 2022, gli over 50 potranno accedere ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale solo se in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito di vaccinazione o di guarigione.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della
predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono
dovuti la retribuzione né altro compenso. Eventuali violazioni saranno sanzionate con multe da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:
- soggetti che alla data del 1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal 1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede,
sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 2021, dalla legge 12 marzo 2021, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti.
"Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.
L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale provvede entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.
ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata".
Tutto considerato, sarebbe stato sufficiente restringere l'accesso a luoghi di lavoro e luoghi pubblici ai non vaccinati.
Al seguente link è disponibile il testo con tutti gli articoli relativi al DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022.