È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2022 l'ultimo Decreto-Legge con "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", nche entra così in vigore a partire da questo sabato.

Questi i provvedimenti più significativi:

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022,   l'obbligo vaccinale si applica ai residenti che abbiano compiuto il cinquantesimo  anno  di  età, salvo esenzioni mediche accertate. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno  di  età  in  data  successiva a quella di entrata in vigore della nuova disposizione.  

Dal 15 febbraio 2022, gli over 50 potranno accedere ai  luoghi  di lavoro nell'ambito del territorio nazionale solo se in possesso delle certificazioni  verdi   COVID-19, a seguito di vaccinazione o di guarigione.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e  la  sicurezza  dei lavoratori  nei  luoghi   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari  e  con  diritto  alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla  presentazione  della
predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.  Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non  sono
dovuti la retribuzione né altro compenso. Eventuali violazioni saranno sanzionate con multe da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali conseguenze  disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale,  si  applica  la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei  seguenti casi: 

  • soggetti che alla data del  1  febbraio  2022  non  abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; 
  • soggetti che a decorrere dal 1 febbraio  2022  non  abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del Ministero della salute; 
  • soggetti che a decorrere dal 1 febbraio  2022  non  abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di  validità delle  certificazioni  verdi  COVID-19. 


L'irrogazione della sanzione è effettuata  dal  Ministero  della  salute per il tramite dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  che  vi  provvede,
sulla  base  degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo vaccinale  periodicamente  predisposti  e  trasmessi   dal   medesimo Ministero, anche acquisendo  i  dati  resi  disponibili  dal  Sistema Tessera Sanitaria  sui  soggetti  assistiti  dal  Servizio  Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19,  nonché  su  quelli  per  cui  non risultano vaccinazioni  comunicate  dal  Ministero  della  salute  al medesimo sistema e,  ove  disponibili,  sui  soggetti  che  risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria  è  autorizzato  al  trattamento  delle informazioni su  base  individuale  inerenti  alle  somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi  del decreto-legge 14 gennaio 2021, dalla  legge  12  marzo  2021,  nonché al trattamento dei  dati  relativi  agli  esenti. 

"Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle entrate-Riscossione comunica ai  soggetti  inadempienti  l'avvio  del procedimento sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva impossibilità. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. 

L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari prevista  al  comma 4,   previo   eventuale   contraddittorio   con l'interessato,   un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi. 

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale provvede entro 180 giorni dalla relativa trasmissione,  di  un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. 

ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso  di cui al comma 6 resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata". 

Tutto considerato, sarebbe stato sufficiente restringere l'accesso a luoghi di lavoro e luoghi pubblici ai non vaccinati.

Al seguente link è disponibile il testo con tutti gli articoli relativi al DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022.