Nel CdM del 29 maggio, il governo ha presentato il progetto di riforma costituzionale della magistratura. Questi i contenuti, riassunti nel comunicato stampa...

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (disegno di legge costituzionale)Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge costituzionale per l'introduzione di norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.Le nuove norme intervengono allo scopo di distinguere, all'interno della magistratura, che “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei magistrati requirenti, e di adeguare l'ordinamento costituzionale a tale separazione.Si prevede, di conseguenza, l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Di tali Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.Con le nuove norme, la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita alla neo-istituita “Alta Corte disciplinare”.L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni e l'incarico non può essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, potranno essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, oltre ai professori ordinari di università in materie giuridiche e agli avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni.Il testo prevede, infine, che le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore della legge di riforma costituzionale.

L'Associazione Nazionale dei Magistrati, in una nota della Giunta esecutiva, ha dichiarato che 

"la logica di fondo del disegno di legge sulla separazione delle carriere e l'istituzione dell'Alta corte si rintraccia in una volontà punitiva nei confronti della magistratura ordinaria, responsabile per l'esercizio indipendente delle sue funzioni di controllo di legalità. Gli aspetti allarmanti delle bozze del disegno di legge sono molteplici, leggiamo una riforma ambigua che crea un quadro disarmante".

Negativo anche il commento delle opposizioni. Per AVS, queste le parole di Nicola Fratoianni:

"C'è un solo disegno nella testa di questo governo: demolire e cambiare le fondamenta costituzionali del nostro paese. Mettiamo in fila quel che stanno combinando in un anno e mezzo di governo: l'Autonomia Differenziata, il Premierato e oggi l'approvazione della riforma Nordio. Una riforma che prevede il vecchio sogno berlusconiano della separazione delle carriere. Un colpo durissimo all'autonomia e all'indipendenza della Magistratura. Vogliono indebolire e intimidire la magistratura, proprio mentre la questione morale torna prepotentemente al centro della scena. Ci opporremo in Parlamento e nel Paese a questo disegno che riduce significativamente la qualità della nostra democrazia".