Slittamento dei termini per implementare il tracciato XML 1.6. Cosa ricordare.

Con il provvedimento dello scorso 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche di generazione del file XML alla versione 1.6 che le aziende potranno applicare dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento ai nuovi requisiti, la trasmissione al SdI e il recapito delle fatture elettroniche sono consentiti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 secondo le specifiche (ver. 1.5) approvate con il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018.

Secondo quanto definito dal provvedimento 166579/2020 del 20 aprile, divulgato in seguito all'emergenza sanitaria, l'Agenzia delle Entrate ha posticipato il passaggio obbligatorio al nuovo tracciato XML, versione 1.6, al 1° gennaio 2021.
 
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I principali cambiamenti

Le modifiche riguardano principalmente i tag Natura IVA e Tipo Documento, per i quali sono stati introdotti valori più funzionali alla precompilazione dei registri IVA, prossimo obiettivo dell’AdE, e anche all'automazione del processo di contabilizzazione.

Per il tag Natura IVA, il nuovo schema prevede l’indicazione dettagliata delle operazioni per le quali non è applicabile l’imposta. Le codifiche generiche N2, N3 e N6, infatti, vengono sostituite da denominazioni di dettaglio, che consentiranno una mappatura diretta con la liquidazione IVA.

Il tracciato 1.6 introduce nuovi codici anche per il tag Tipo Documento che potrebbero risultare molto utili per evitare l’esterometro per il ciclo passivo. Tra le nuove voci, ricordiamo le codifiche TD24 e TD25 intitolate alla fatturazione differita che, verosimilmente, consentiranno al Sistema di Interscambio (SdI) di individuarla con certezza.

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