Il servizio buoni pasto è prerogativa delle grandi aziende? Le piccole, anche con un solo dipendente) possono accedere ai vantaggi fiscali ed economici che la legge prevede per questo tipo di servizio?
Ecco cosa dice la normativa: innanzitutto specifichiamo che la norma non parla mai di un numero minimo di dipendenti, quindi non è riservata alle grandi aziende.
Spesso il buono pasto è oggetto di trattativa sindacale, quindi diventa un benefit aggiuntivo che i contratti di secondo livello specificano nelle aziende dove le organizzazioni sindacali hanno un ruolo importante. Tuttavia, anche dove non è specificato nei contratti collettivi, il servizio ticket può essere introdotto dal datore di lavoro, diventando parte della retribuzione dei dipendenti.
La normativa che regola il servizio buono pasto nelle imprese con pochi lavoratori è la stessa che si applica a qualsiasi tipo di azienda, il discrimine, infatti è la presenza di personale a busta paga che giustifica il ricorso allo strumento sostitutivo di mensa.
In sintesi, ecco le caratteristiche principali della normativa riferita a questo potente strumento:
Iva detraibile: l'IVA sui buoni pasto è agevolata al 4% ed è detraibile al 100%. E' specifciato dalla L. n.133/2008, che modifica l’art.19 bis 1 del DPR n.633/72 a decorrere dal 1° settembre 2008.
Buoni pasto esenti da oneri fiscali: non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. L’eccedenza rispetto a tale cifra, al netto della quota a carico del dipendente, rientra invece nella base imponibile. Dove è scritto? Art. 51. Comma 2 del T.U.I.R
Buoni pasto esenti da contributi: il "servizio sostitutivo di mensa" è escluso da contributi previdenziali e assistenziali fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, in quanto non costituisce reddito da lavoro dipendente (Art. 51 T.U.I.R.). Il valore esente cambia solo in caso di servizio tramite buono pasto elettronico, in questo caso è €7.00. Vedi decreto legislativo n. 314/97
Buoni pasto deducibili al 100%: la deducibilità si applica al "servizio sostitutivo di mensa" effettuato con i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e al servizio di "mensa aziendale diffusa", erogato dalle società emettitrici di buoni pasto con card elettroniche. Da notare che le somministrazioni di alimenti e bevande (le classiche fatture del ristorante in nota spese) sono deducibili solo al 75%, secondo gli articoli 54 e 109 del DPR n. 917/86. Cerca la Circolare Ministeriale n. 6/E del 3 marzo 2009,
Per calcolare i benefici economici effettivi della pausa pranzo con i buoni pasto Day è a disposizione uno strumento web molto utile: il sito buonopasto.it permette di verificare il risparmio rispetto alla cifra equipollente in busta paga e mette in contatto con Day gruppo UP tramite la compilazione di una form.
Gli esperti del Numero Verde 800834009 di Day gruppo UP sono a disposizione per informazioni aggiuntive.