Quando si parla dell'acquisto di auto da destinare all’esercizio della propria attività professionale spesso viene richiesta una valutazione, anche da un punto di vista fiscale, su quale potrebbe essere la forma maggiormente conveniente: il leasing o il noleggio?

Il noleggio a lungo termine consiste nell’avere l’utilizzo del bene per un periodo stabilito ad un costo determinato, comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’uso del veicolo (finanziari, assicurativi, di manutenzione ed assistenziali); inoltre si ha la sempre garantita la disponibilità dell’auto, in quanto in caso di guasto del veicolo la società di noleggio deve fornire una vettura sostitutiva. Al termine del periodo, la società deve restituire il bene, senza possibilità di riscatto.

Da un punto di vista fiscale la norma prevede la rilevanza fiscale dei canoni di noleggio nei limiti di determinati importi:

- per le autovetture è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno;
- per i motocicli è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno;
- per i ciclomotori è deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.

Il leasing finanziario è una forma di acquisto del veicolo in un periodo di tempo non inferiore ai 48 mesi, dove, alla fine del periodo, il locatario può esercitare il diritto di riscatto del bene. Il leasing auto è una forma di finanziamento ormai diffusissima in tutta Italia, in cui la società di leasing rimane proprietaria del bene fino al pagamento di un riscatto finale di importo prefissato.

Esistono forme di leasing finanziario assimilabili al noleggio a lungo termine, in quanto possono essere comprensive di assicurazione e manutenzione per tutta la durata del canone (fermo restando il diritto del conduttore a diventare proprietario del bene).

Nel caso di acquisto del veicolo attraverso un contratto di leasing, si devono innanzitutto verificare le condizioni di deducibilità previste dall’art 102, comma 7, Tuir.

In particolare, indipendentemente da quale sia la durata contrattuale, per i contratti di leasing stipulati a far data dal 29 aprile 2012, il canone di competenza annuo viene dedotto entro un certo importo annuale massimo individuato in ragione del coefficiente di ammortamento stabilito per quel determinato bene.

Le limitazioni del valore fiscalmente riconosciuto dei mezzi di trasporto (viste nella tabella sopra) valgono anche per quelli acquisiti tramite contratto di leasing.

Per determinare l’ammontare del canone deducibile si deve quindi procedere effettuando il rapporto tra il costo massimo fiscalmente riconosciuto e il costo di acquisto sostenuto dal concedente (al lordo dell’Iva se indetraibile per l’utilizzatore), applicando poi la percentuale di deducibilità prevista dalla norma (ovvero il 20%).