In Italia tutti gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari, il che significa che nessuno può essere sottoposto a tali pratiche se non dà il proprio consenso. Costituiscono un’eccezione, rigorosamente regolamentata, gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, che comunque devono essere effettuati “nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione”.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori nei confronti delle persone con (presunto) disagio psichico sono disposti con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.


Il TSO viene proposto quando il medico verifica che per un cittadino:

a. esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;

b. che gli stessi non vengono accettati dall’infermo;

c. che non vi sono condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere.

L’urgenza psichiatrica si caratterizza per una situazione psicopatologica grave inserita in un contesto per cui la prognosi è per un ulteriore aggravamento se non vengono attuati interventi.

1) Proposta
Il medico stende la proposta scritta motivata di TSO indirizzata al Sindaco del Comune in cui si trova il paziente.
La proposta va sempre stilata in presenza del paziente.
Sarebbe opportuno che il proponente, qualora non fosse uno psichiatra dell’Unità Operativa di Psichiatria, interpellasse lo psichiatra del CPS per illustrare la situazione e definire in maniera concordata le modalità migliori per affrontare la situazione.

La proposta va redatta in triplice copia: una accompagna il paziente nel passaggio successivo, una rimane al Sindaco, una verrà dal Sindaco inviata al Giudice Tutelare. Ogni copia deve riportare la firma autografa e il timbro o comunque il nominativo leggibile del medico.


2) Convalida
Il medico proponente fa pervenire la proposta al Comune (Servizi Sociali o Polizia Municipale) che provvede ad avvisare il medico pubblico per la successiva convalida.
Il medico convalidante deve necessariamente cercare di visitare il paziente e non può fidarsi del giudizio del collega; deve inoltre ritentare di convincere il paziente ad essere ricoverato volontariamente.
Il medico convalidante deve essere un medico pubblico (dipendente dal SSN, medico del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, del Servizio di Urgenza ed Emergenza (118) o del servizio di continuità assistenziale).

La convalida va redatta in triplice copia; una accompagna il paziente nell’iter successivo, una rimane al Sindaco, una verrà dal Sindaco inviata al Giudice Tutelare. Ogni copia deve riportare la firma autografa e il timbro o comunque il nominativo leggibile del medico.

La Polizia Municipale provvede a garantire che la proposta e la convalida giungano al Sindaco per l’emissione dell’Ordinanza.


3) Ordinanza
Il Sindaco, in qualità di primo responsabile della salute pubblica, emette l’Ordinanza di TSO tempestivamente e comunque non oltre 48 ore dalla convalida.
L’ordinanza, una volta emessa, conserva la sua validità fino all’esecuzione e comunque, non oltre sette giorni.
Il Sindaco invia entro 48 ore copia dell’ordinanza al Giudice Tutelare.


4) La Polizia Locale interviene, su ordine del Sindaco, per accompagnare la persona in ospedale.
E’ sempre opportuna una consultazione preventiva tra operatori sanitari del SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) o del CPS e Polizia locale sulle modalità e sui possibili rischi connessi all’operazione.
La Polizia Locale e/o il Sindaco ordinante possono chiedere la collaborazione di Carabinieri e/o Polizia in caso di necessità.
Di norma il paziente viene accompagnato in ospedale tramite il 118, con ambulanza.


5) Il Giudice Tutelare:
– Convalida il provvedimento e lo comunica al Sindaco
– Dispone, qualora ne sussistano le condizioni, i provvedimenti per conservare e tutelare il patrimonio dell’infermo.


6) Il Responsabile del SPDC (anche tramite fax): Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
– Comunica al Sindaco l’avvenuto ricovero
– Comunica al Sindaco la cessazione del TSO
– Comunica al Sindaco la necessità di prolungamento del TSO oltre i 7 giorni, indicando il numero presumibile di giorni di prolungamento
– Comunica al Sindaco l’intervenuta impossibilità di proseguire il TSO (es. per allontanamento del paziente dal reparto). In tal caso indica i provvedimenti necessari da attuare. Qualora il paziente rientri in reparto entro 7 giorni, l’ordinanza del Sindaco deve considerarsi ancora valida.


Bibliografia
legge 23 dicembre 1978 n. 833 (articoli 33-35)