Pertanto, sia il proprietario locante, che colui che conduce in locazione possono risultare responsabili per l’inquinamento dei suoli. Dall’altro, deve rinvenirsi una responsabilità in proprio in capo ai proprietari, poiché il requisito della colpa postulato dall’art. 14, d.lgs. 22/1997, «ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi» (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4472).