1. A distanza di oltre dieci anni dal riconoscimento giuridico del principio di specificità comune dei comparti sicurezza-difesa e soccorso pubblico ad opera dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, il personale dei vigili del fuoco ha subito un grave danno in termini di minore tutela sotto il profilo pensionistico e previdenziale, alla luce della mancata estensione, alla suddetta categoria, dell'istituto dei sei aumenti periodici di stipendio operante in favore delle Forze di polizia delle Forze armate. Cosa pensa dell’articolo 1 comma 100 della legge 234/2021 che prevede l'inserimento dei sei scatti per i Vigili del Fuoco?
Avv. Giunta - L’articolo 1 comma 100 della legge 234/2021 prevede, per il personale del Corpo collocato in quiescenza, che i suddetti benefici previdenziali decorrano con vari step dall’anno 2022 fino al 2028, cosa che non è avvenuta per altre Forze di polizia, ecco perché un gruppo considerevole di Vigili del Fuoco in servizio e in quiescenza ha posto, tramite la mia assistenza legale, il quesito al TAR del Lazio e della Sicilia che si pronuncerà nel corso dei prossimi mesi. Abbiamo riscontrato che nella legge 234/2021 vi è un eccesso di potere e disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono in servizio e al momento del trattamento di quiescenza non percepiranno i sei scatti stipendiali, a differenza di coloro i quali entreranno in quiescenza a decorrere dal 2028, i quali godranno in tempo reale i sei scatti stipendiali, al termine del trattamento fine servizio.
2. In diverse occasione, come ANPPE Vigili del Fuoco abbiamo chiesto di valutare con urgenza la possibilità di anticipare la piena e immediata attuazione delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza in favore del personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco, cosiddetti «sei scatti previdenziali», a decorrere dall'entrata in vigore della legge 234/2021” con la possibilità di includere anche il personale che ha maturato il diritto a pensione alcuni anni prima, superando l'introduzione progressiva del beneficio. Cosa ne pensa?
Avv. Giunta - L’anticipo dell’introduzione del beneficio è un diritto del Vigili del Fuoco, nella mia memoria infatti ho chiesto l’annullamento, ai sensi degli artt.29 e 41 del d.lgs. n.104 del 02 luglio 2010.E’ sacrosanta la violazione dell’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 in riferimento all’articolo 98 della legge 30 dicembre 2021, n.234, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 in ossequio a quanto indicato nell’art. 4 del D.Lgs. n.165 del 1987, che ha dettato una disciplina uniforme per il personale delle Forze Armate, di Polizia e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevedendo una maggiorazione della base pensionabile ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.503 del 1992, subordinata al pagamento della residua contribuzione previdenziale; inoltre abbiamo riscontrato un eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
3. Avvocato allora ci sono tutte le condizioni affinché in ricorso sia fondato?
Avv. Giunta - Il ricorso è stato pensato sia per il personale in servizio, che andrà in pensione fino al 2027, ma anche chi è in quiescenza, considerato che la prescrizione per il TAR è di cinque anni, tutto questo per la tutela del diritto soggettivo anche del personale che è andata in pensione e non rientra nel riconoscimento. Inoltre chiederemo al giudice a quo (T.A.R.), la rimessione della questione alla Corte Costituzionale della legge 30 dicembre 2021, laddove non prevede l’erogazione dei sei scatti stipendiali in tempo reale, ovvero sia nell’immediatezza anziché la rateizzazione di essi nell’arco temporale dal 2022 al 2028. Questi sono alcuni elementi del ricorso, possiamo dire che siamo fiduciosi per la sua buona riuscita.
Chi è l'Avvocato Angelo Vittorio Giunta:
Presidente area giuridica Comitato Tecnico Scientifico ANPPE Vigili del Fuoco
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