Tuttavia, sostiene l'Antistrust, considerata la circostanza che la misura minima della sanzione prevista dall’art. 15, comma 2 (importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata), supera nel caso di specie il valore massimo ivi indicato (sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato), si ritiene di dover applicare una
sanzione per una misura pari a euro 912.536,40, corrispondente al limite edittale.