Il premier Mario Draghi, questo venerdì, ha firmato un nuovo Dpcm, con le disposizioni che entreranno in vigore a partire dal 1 febbraio 2022, dove sono indicati i luoghi pubblici accessibili dove non è richiesto il possesso di alcuna delle certificazioni verdi Covid.

Questo è quanto indicato nel testo del Dcpm.

Il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 NON è richiesto per le seguenti esigenze: a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Questo è l'elenco delle attività commerciali di vendita al dettaglio cui è possibile accedere senza alcun green pass:

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.


Come fa notare l'Ansa, nel Dpcm non è stata inserita la norma presente nella bozza con la quale tra le "esigenze essenziali e primarie" era inserita anche "la riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito".