La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi ritiene il motivo fondato e ricorda che già con risalente giurisprudenza, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 2103 c.c., «la modifica in peius delle mansioni del lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione de lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l’esigenza di dignità e libertà della persona, configurando una soluzione più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della norma» (cfr, Cassazione, n. 6441/1988). Del pari è stato ritenuto che «non costituisce violazione dell’art. 2103 c.c., un accordo sindacale che, in alternativa al licenziamento per ristrutturazione aziendale, preveda l’attribuzione di mansioni diverse e di una diversa categoria con conseguente orario di lavoro più lungo»