Secondo la Corte di Cassazione la sentenza gravata si pone in contrasto con la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal regio decreto-legge n. 246/38 il quale non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all’Ente, la RAI, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24010 del 2007) e «la richiesta di oscuramento dei canali RAI, infatti, non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’articolo 10 di tale regio decreto-legge».