"Ho telefonato poco fa a Mario Roggero, esprimendo la mia umana vicinanza a lui e alla sua famiglia. Resteremo in contatto: il suo caso non sarà dimenticato".

Questo è ciò che Salvini ha dichiarato dopo la condanna a 17 anni del gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori, inseguendoli fuori dal suo negozio e freddandoli a colpi di pistola, e ne ferì un terzo, arrestato poi nelle ore successive  all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

Nonostante siano state riconosciute a Roggero le attenuanti generiche per aver agito a seguito di provocazione, la condanna della Corte d'Assise di Asti, presieduta dal giudice Alberto Giannone, è motivata tra l'altro dal fatto che la pistola da lui detenuta non poteva essere usata fuori dal negozio e che i rapinatori erano di fatto disarmati, in quanto la pistola da loro esibita era un'arma giocattolo, e che si erano dati alla fuga.

La ricostruzione di quanto accaduto è indubitabile, visto che è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Quindi, la vicenda non può rientrare nella legittima difesa, neppure in conseguenza della riforma attuta con la Legge n. 36/2019, di cui lo stesso Salvini è stato fautore.

Quando si può parlare di legittima difesa? In base alla legge vigente e alle relative interpretazioni, i presupposti necessari perché possa essere invocata possono essere riassunti in questi termini:

  • l'attualità del pericolo, vale a dire l'esistenza di una situazione per la quale, sulla base di leggi di esperienza, appaia probabile il verificarsi di un certo evento lesivo, come risultato di una condotta umana;
  • l'ingiustizia dell'offesa che la persona aggredita rischia di subire;
  • la costrizione, ovvero il condizionamento psicologico di chi subisce l'offesa che si vede costretto a porre in essere una reazione difensiva;
  • lo stato di necessità in cui viene a trovarsi la vittima dell'offesa;
  • la proporzionalità tra offesa e reazione difesa.

La legittima difesa è disciplinata dall'articolo 52 del Codice penale che stabilisce che non può essere punito chi commetta un reato perché costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. In ogni caso la difesa deve essere sempre proporzionata all'offesa.

Ed in base alla sentenza n. 46921/2023 della Cassazione è oramai chiarito che la legittima difesa è applicabile solo se una persona può trovarsi in una situazione di grave e imminente pericolo per la propria o altrui incolumità.

Se la situazione di pericolo è cessata – si pensi al ladro che già sta scappando – allora non è più possibile ricorrere alla legittima difesa.

Si può agire anche a difesa dei propri beni, ma anche in questo caso la reazione deve tenere conto della proporzione tra i beni in gioco: non si può attentare all'altrui incolumità fisica per tutelare un bene come il patrimonio che, nella gerarchia dei valori costituzionali, occupa un grado inferiore.

La reazione difensiva deve essere proporzionata all'offesa subita, in special modo quando i beni in gioco sono di diversa natura, come l'integrità fisica rispetto alla tutela del patrimonio, la legittima difesa potrebbe non essere giustificabile. Se la reazione difensiva eccede i limiti della necessità, si configura l'eccesso colposo di legittima difesa. 

Considerando anche che Salvini è stato ministro dell'Interno - pure chi porta una divisa non è sempre e comunque giustificato a sparare e ad uccidere in qualsiasi situazione - come fa uno che fa il ministro a giustificare un atto da "giustiziere" screditando, allo stesso tempo, sistema giudiziario e Costituzione?

E nessuno ha niente da obiettare in relazione a quanto detto dal ministro Salvini... a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Evidentemente no, visto che Salvini è ancora al suo posto.