Salute

È entrata in vigore la nuova (assurda) legge sulla maternità surrogata spacciata come "reato universale"

È stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il testo della nuova legge sul contrasto alla surrogazione di maternità, peraltro già in essere nel nostro ordinamento.

Il provvedimento, composto da un unico articolo, modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, aggiungendo un nuovo periodo al termine del comma 6, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento del reato, saranno conseguentemente applicate le pene sopra elencate.

La legge consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall’ordinamento penale italiano (articolo 7 e successivi del codice penale).

"A dispetto delle confuse affermazioni della maggior parte dei media - riporta il sito Altalex -, non siamo al cospetto della previsione di un reato universale, attraverso cui punire i fatti di surrogazione commessi ovunque, da chiunque e contro chiunque. Anche se, in effetti, le prime proposte di legge in materia si erano mosse in tale direzione, le numerose obiezioni circa l’indebita invasione di sovranità che ne sarebbe derivata a danno dei cittadini degli Stati stranieri che ammettano la liceità di tali pratiche, ha portato il Parlamento a ridimensionare la sua strategia “imperialistica” di politica criminale e a introdurre una clausola di giurisdizione basata sull’adozione incondizionata del criterio della personalità attiva, in deroga all’art. 9 del codice penale.Quest’ultima norma prevede, in via generale, le condizioni al ricorrere delle quali un delitto è perseguibile anche se sia commesso all’estero dal cittadino italiano: in particolare, per i delitti puniti con la reclusione inferiore nel minimo a tre anni, il secondo comma della disposizione stabilisce che occorre la presenza del reo nel territorio italiano, nonché la richiesta del Ministro della giustizia ovvero la querela o l’istanza della persona offesa. A queste condizioni esplicite si aggiunge quella implicita della contemporanea punibilità del fatto sia nel locus commissi delicti sia nello Stato di nazionalità intenzionato a esercitare la giurisdizione prescrittiva in via extraterritoriale".

Autore Vincenzo Petrosino
Categoria Salute
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