Ecco che cosa dice l'ultimo decreto anti-Covid del 30 dicembre 2021. Le perplessità del microbiologo Crisanti
È stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021 con le nuove misure su green pass rafforzato, quarantene e capienze per eventi e competizioni sportive.
Per quanto riguarda l'ultimo punto, quello delle capienze, non ci sono particolari dubbi. Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. Pertanto, ad esempio, alla ripresa dei campionati di calcio, gli stadi dovranno essere mezzi vuoti o mezzi pieni... a seconda del punto di vista.
Adesso veniamo al green pass rafforzato - cioè la Certificazione verde COVID-19 ottenuta esclusivamente per vaccinazione o guarigione che non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare - è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'uso del green pass rafforzato è stato esteso anche alla ristorazione al banco nei locali al chiuso.
A partire dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l'uso del green pass rafforzato è esteso anche alle seguenti attività: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso, con esito negativo, oppure tramite green pass booster, rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all'aperto. Nello stesso periodo, sono anche sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Il punto più controverso della nuova circolare riguarda quarantena e isolamento. Ecco quel che si dovrà e potrà fare.
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. - Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Per i contatti a BASSO RISCHIO [1], qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Per il virologo Andrea Crisanti non c'è alcunché di scientifico nell'abolire la quarantena per i vaccinati:
"Abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto. Ma se liberi i vaccinati dalla quarantena dopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta, mi pare. Non è logico".
Crisanti è stato critico anche sull'autosorveglianza per gli asintomatici e l'introduzione del tampone dopo cinque giorni per terminare la quarantena: "Non so di nuovo che dirle… è una follia. Ma veramente siamo passati agli apprendisti stregoni, non capisco… Quale dato scientifico, quale esperienza giustificherebbe questo provvedimento? Sarebbe stato più sensato mantenere una quarantena obbligatoria di tre giorni e poi richiedere un tampone negativo. Ma poi, finché non si affrontano i nodi veri, di che parliamo?"
[1] Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.