Il Garante ha chiarito, innanzitutto, di aver reso il parere sul presupposto che il decreto abbia natura regolamentare. Circostanza importante, in quanto il trattamento (tipo di informazioni raccolte: denunce o notizie di reato; finalità di contrasto e prevenzione dei reati) disciplinato dal decreto è funzionale ad attività di polizia e quindi, come stabilito dal Codice privacy, esige una disciplina di rango regolamentare.