La Corte dei conti ritiene quindi, richiamando numerosi precedenti (delibere nn. 21/2010/PREV; 3/2013/PREV; 25/2014/PREV) che siano illegittimi i conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti ed in assenza delle procedure valutative, in quanto il descritto procedimento è improntato al duplice obiettivo di contemperare sia l’interesse dell’Amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati. Neppure ragioni d’urgenza possono giustificare deroghe alle suddette regole.