Concorso in associazione mafiosa? Così com'è sono 8 anni che non è perseguibile
la legge italiana prevede che una associazione per commettere delitti - tra cui reati a danno di concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi o voti - è di tipo mafioso se "coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva".
Ad esempio, se tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti ed uno solo è affiliato ad una mafia scatta per tutti il reato di associazione a delinquere.
Ma non il reato di associazione mafiosa, che sussisterebbe solo per l'affiliato che 'ne fa parte'.
Così andando le cose, dal 1994 si è provato ad applicare il reato n. 110 (concorso nella commissione di un reato) per coloro che collaborano con associazioni mafiose senza essere associati.
Cioè il così detto reato di 'concorso in associazione mafiosa'.
Ma cosa significa partecipare ad una associazione se non farne parte?
Sono ormai ben 8 anni che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso (link) che si possa processare per 'concorso in associazione mafiosa' in base al principio del “nulla poena sine lege”, previsto dall’art. 7 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.
E' un ossimoro, come correttamente lo chiama il ministro Nordio.
Il reato di 'concorso esterno in associazione mafiosa' va introdotto appositamente ed anche in tutta fretta: sono tanti gli anni che de facto è inapplicabile.