L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la finanziaria COMPASS per inottemperanza alla delibera del 27 novembre 2019 n. 28011 che censurava la pratica scorretta di subordinare l’erogazione di un credito alla sottoscrizione di polizze assicurative non richieste dai clienti e comunque non necessarie.    

Valutazione della sanzione
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso in esame dal conto economico della società Compass, aggiornato al 30 giugno 2019, risulta un fatturato, calcolato in linea con quanto previsto dall’articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari, pari a circa 1.057 milioni di euro. Si considera inoltre la natura della pratica, di carattere aggressivo.

Le premesse
In base agli elementi istruttori acquisiti, risulta che la pratica oggetto del presente provvedimento d’inottemperanza abbia continuato ad essere posta in essere da Compass a decorrere dal 23 dicembre 2019, data di notifica del provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019, al 1° maggio 2020, data di sospensione dell’attività di vendita abbinata di prestiti personali e polizze decorrelate. 

La sanzione
In ogni caso, si tiene conto del comportamento collaborativo del professionista, anche a vantaggio dei consumatori, che ha concesso la possibilità di recedere dalla polizza, con rimborso integrale del premio, a coloro che hanno sottoscritto un contratto dal 23 gennaio al 30 aprile 2020. Pertanto, si ritiene di irrogare alla società Compass
Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 250.000 € (duecentocinquantamila euro).

Il ricorso
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

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