È stato preparato lo schema di decreto con cui il Ministero della Salute stabilisce le modalità d'intervento e la possibilità di ricorrere ai poteri sostitutivi in caso di ritardi o inadempienze da parte delle Regioni nella gestione delle liste d'attesa.
Lo schema, composto da tre articoli, specifica innanzitutto l'ambito di applicazione e le funzioni dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, che opera sotto la diretta supervisione del Ministro della Salute. Pertanto, qualora il Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (Ruas) non venga individuato entro 90 giorni o le Regioni siano ripetutamente inadempienti rispetto agli obiettivi del decreto sulle liste d'attesa, l'Organismo potrà intervenire in sostituzione. Nell'esercizio di questo potere sostitutivo, l'Organismo disporrà degli stessi poteri e sarà soggetto agli stessi limiti previsti per le amministrazioni responsabili.
In caso di ritardi e inadempienze, l'Organismo, comunicandolo al Ministero della Salute, assegnerà un termine massimo di 30 giorni affinché la Regione possa controdedurre o risolvere le criticità riscontrate. Decorso questo termine, in assenza di controdeduzioni o se queste vengono giudicate "non accoglibili", l'Organismo potrà sostituirsi alla Regione o fornirle linee operative e un termine per l'adempimento, verificandone successivamente la corretta esecuzione. Tale sostituzione dovrà essere comunicata al Ministero della Salute.
Si precisa inoltre che il potere sostitutivo non elimina definitivamente il potere dell'amministrazione responsabile: la Regione potrà infatti chiedere di poter esercitare nuovamente il proprio potere. L'Organismo, valutate le circostanze e l'interesse pubblico prevalente, potrà autorizzare tale esercizio, assegnando un termine perentorio. A conclusione del procedimento o in caso di intervento attivo della Regione, l'Organismo può revocare il provvedimento adottato in sostituzione.
Durante l'esercizio del potere sostitutivo, l'Organismo potrà avvalersi delle strutture e degli uffici dell'amministrazione sostituita, con spese e oneri a carico di quest'ultima.
Se entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulle liste d'attesa le Regioni non avranno nominato il Ruas, l'Organismo nominerà il Direttore regionale della sanità in tale ruolo.
L'Organismo sarà incaricato di redigere una relazione sulle azioni intraprese in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, da inviare a quest'ultima e al Ministro della Salute. La relazione dovrà riportare le criticità rilevate, i termini e le modalità del contraddittorio, i professionisti che hanno condotto eventuali attività di verifica, l'assistenza dei Carabinieri del NAS, i referenti dell'amministrazione sostituita che hanno assistito l'Organismo nelle attività, la documentazione acquisita, gli atti e provvedimenti adottati in via sostitutiva, i dettagli delle spese sostenute e ogni altro elemento utile per la trasparenza amministrativa.
Infine, l'Organismo dovrà redigere una relazione annuale sulle attività svolte in sostituzione, da presentare al Ministero della Salute entro il 10 gennaio di ogni anno.