Il Decreto legge 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” dispone che entro il 28 febbraio 2021 gli enti pubblici rendano accessibili i loro servizi online ai cittadini attraverso i sistemi di identità digitale quali il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS).

Dal 28 febbraio 2021 è fatto inoltre divieto di rilasciare o rinnovare credenziali generiche per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Il prossimo 30 settembre avverrà quindi la piena entrata in vigore dell’identità digitale nei rapporti tra tutti i cittadini e la pubblica amministrazione.  

Tutti i cittadini, o quasi, perché il Decreto legge 10/09/2021, n. 121 “Decreto infrastrutture” conferma l’accesso esclusivo ai servizi della pubblica amministrazione attraverso SPID, CIE e CIE, ma introduce anche delle novità.

All’articolo 10, comma 7 del decreto, infatti, si stabilisce che le date sia per l’accesso attraverso l’identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione da parte dei professionisti e delle imprese, sia per l’accesso degli utenti ai servizi online dei gestori di servizi pubblici e delle società a controllo pubblico saranno stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica.

Tra le varie incertezze che questa disposizione introduce due sono piuttosto delicate e rischiano di interferire con il processo di diffusione dell’identità digitale in atto.

La prima riguarda il fatto che un utente dei servizi online della pubblica amministrazione può rappresentare più di una condizione (per esempio un cittadino può essere anche un professionista) e, quindi, quando accederà a un servizio online come cittadino (per esempio l’iscrizione del figlio a scuola) dovrà utilizzare obbligatoriamente un’identità digitale, mentre quando lo farà come professionista (per esempio la richiesta di un certificato di destinazione urbanistica) potrà farne a meno.

La seconda è relativa alle attività di adeguamento e potenziamento delle proprie piattaforme per l’erogazione di servizi online che le pubbliche amministrazioni hanno realizzato per rispettare la scadenza del 28 febbraio 2021 e che potrebbero dover essere oggetto di ulteriori interventi.

È quindi necessario che ci sia un intervento urgente del legislatore che chiarisca e semplifichi lo scenario di attuazione dell’identità digitale in Italia, nel quale il Decreto legge 10/09/2021, n. 121 ha prodotto alcune incertezze proprio ora che ci apprestiamo a raggiungere la soglia dei 25.000.000 di codici SPID rilasciati.