Due piccoli colombi, molto probabilmente rimasti orfani, rischiavano di morire per mancanza di cibo ed attacchi di vari predatori.

Le guardie zoofile dell’O.D.V. Guardie Ambientali d’Italia sez. Roma Mare e il personale specializzato dell’Organizzazione Santa Maria APS (Lazio) hanno portato a termine il salvataggio partito da una chiamata di un cittadino in zona X Municipio.  

Sopraggiunti subito in aiuto i piccoli sono stati portati  al Centro Habitat Mediterraneo LIPU di Ostia Lido.  Un ringraziamo speciale al Suo Presidente Alessandro Polinori e al suo magnifico staff.  Il Centro Habitat Mediterraneo Lipu (CHM) si trova alla foce del Tevere, nei pressi dell'Idroscalo di Ostia. È un centro naturalistico realizzato in una zona precedentemente occupata da una discarica a cielo aperto, tristemente nota per essere stata teatro della morte di Pier Paolo Pasolini.

Ricordiamo alcune regole nel comune di Roma:

Regolamento Comunale Diritti Animali di Roma Art. 48 - Detenzione e tutela dell’avifauna.

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. Al fine di contenere l’incremento delle colonie dei colombi Columbia livia domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l’aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l’equilibrio dell’ecosistema territoriale:
• è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;
• è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l’insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l’Ufficio competente per la tutela degli animali.

3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell’Ufficio competente per la tutela degli animali.

4. E’ vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste,di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.

5. E’ consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.