Le parti devono incontrarsi fisicamente davanti al mediatore (con l’assistenza dei rispettivi avvocati) pena l’improcedibilità della domanda.
L’interessante ordinanza del Tribunale di Modena emessa dal G.I. Dott.Masoni in data 2 Maggio 2016 nel ribadire quanto già scritto in taluni precedenti giurisprudenziali secondo cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima