Vincenzo Musacchio: “No permessi premio ai boss stragisti che non collaborano”
Il criminologo Vincenzo Musacchio si espresso sul tema ai microfoni di Radio Berlino.
“Sono fermamente contrario alla concessione di benefici penitenziari concessi ai detenuti condannati per mafia, terrorismo, stragi e omicidi che si rifiutano di rompere i legami con le organizzazioni criminali di appartenenza collaborando con lo Stato”.
“Mettere sullo stesso piano chi collabora con la giustizia e chi si rifiuta di collaborare perché ancora mafioso è una aberrazione logica oltre che giuridica”.
“Chi non dimostra la volontà di essere rieducato e risocializzato perché dovrebbe essere premiato con un beneficio simile a chi invece rinnega il suo passato con i fatti raccontando tutto quello che sa?”.
“A mio modo di vedere siamo dinnanzi ad un palese controsenso”. “La legislazione antimafia fortemente voluta da Giovanni Falcone risulta in tal modo fortemente indebolita”.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4 bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario “nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia ma avendo fornito piena prova di partecipazione al percorso rieducativo…”.
“Mi chiedo: come si partecipa ad un percorso rieducativo se non si rinnega il passato?”.
“ Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano, condannati per le stragi e che mai hanno collaborato con la giustizia, stanno compiendo un percorso rieducativo?”
“La valutazione su tali benefici non può fondarsi principalmente sul comportamento da loro tenuto in carcere”. “Chi si occupa di mafie sa benissimo che la condotta carceraria per i boss mafiosi è spesso irreprensibile”.
“Se un capomafia vuole cambiare davvero vita la strada per dimostrarlo è la collaborazione con lo Stato”.
“Vedere mafiosi pericolosissimi uscire dal carcere in permesso premio è uno schiaffo alle vittime dei loro reati, allo Stato e agli altri mafiosi che hanno collaborato”.
“Voglio ricordare, in conclusione, che nel nostro ordinamento penale la funzione preventiva della pena ha due risvolti molto importanti. La prevenzione generale volta ad impedire al consociati di commettere delitti. La prevenzione speciale finalizzata a impedire che il soggetto che ha commesso un delitto torni a delinquere”.
“Credo che nella valutazione della concessione di simili benefici occorra tenere in debita considerazione specialmente l’ultimo assunto”.