Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha annunciato le nuove specifiche tecniche dei tracciati della fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate dichiara di recepire “anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria. (…) sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche ‘TipoDocumento’ e ‘Natura’ rispetto alla normativa fiscale”.

L’intervento va nella direzione, annunciata da tempo, di arrivare a produrre Dichiarazione e Liquidazione IVA precompilate, così come già avviene per la dichiarazione dei redditi (730).

Nel dettaglio

Il provvedimento del 28 febbraio 2020 approva nuove specifiche tecniche con decorrenza 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle allegate al provvedimento del 30 aprile 2018. Per consentire un graduale adeguamento al nuovo tracciato, il Sistema di Interscambio (SdI) continuerà ad accettare la versione odierna della fattura fino al 30 settembre 2020.

Dunque,  a partire dal 1° ottobre 2020, SdI accetterà solo i documenti predisposti, fra cui la fattura elettronica, con il nuovo schema V1.2.1 approvato dal provvedimento del 28 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le principali novità introdotte alla fatturazione elettronica ricordiamo in particolare le seguenti codifiche.

Per iniziare, ci sono le specifiche riguardo il TipoDocumento:

  • TD01: Fattura
  • TD02: acconto/anticipo su fattura
  • TD03: acconto/anticipo su parcella
  • TD04: nota di credito
  • TD05: nota di debito
  • TD06: parcella
  • TD16: integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72
  • TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex. art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21: autofattura per splafonamento
  • TD22: estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett.a)
  • TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex. art.36 DPR 633/72)
  • TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Poi, ci sono le modifiche a Natura:

  • N1: escluse ex art. 15
  • [ N2: non soggette ] 
  • N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
  • N2.2: non soggette – altri casi
  • [ N3: non imponibili ] 
  • N3.1: non imponibili – esportazioni
  • N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
  • N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4: esenti
  • N5: regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • [ N6: inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) ] 
  • N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9: inversione contabile – altri casi
  • N7: IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Infine, ci sono gli aggiornamenti relativi a TipoRitenuta:

  • RT01: ritenuta persone fisiche
  • RT02: ritenuta persone giuridiche
  • RT03: contributo INPS
  • RT04: contributo ENASARCO
  • RT05: contributo ENPAM
  • RT06: altro contributo previdenziale

Clicca qui per il provvedimento ufficiale.

Stay tuned!