Il 17 luglio 2019 fu approvato definitivamente dal Senato con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario il cosiddetto Codice Rosso, Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere". Il testo era già stato approvato dalla Camera dei Deputati, il 3 aprile 2019, con 380 voti a favore, nessun contrario e 92 astensioni. Il provvedimento pubblicato in GU entrò in vigore il 9 agosto 2019. Si tratta di un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale.

La legge si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere.

Tra le sue novità ha il "Revenge porn" introdotto con l'art. 612-ter c.p., dopo il delitto di stalking, che vieta la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. La pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici, nonché in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza. Tale reato viene punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Viene altresì introdotto il Reato di sfregio che consiste in un nuovo delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto all'art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce inoltre questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato.


Ma vediamo dal punto di vista procedurale come viene applicata la norma.

La Polizia giudiziaria una volta acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Il pubblico ministero, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell'interesse della persona offesa.

La pena per il reato di stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di un anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi. La violenza sessuale passa da 6 a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di 5 e il massimo di 10. La violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12.

Tra le novità procedurali emerge la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico).

All'art. 387-bis c.p. si introduce il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

Link alla legge n. 69/2019, Codice Rosso: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1154235.pdf157317255558


Ma cosa è successo nel primo anno di CODICE ROSSO?

Dal documento pubblicato su Gnews quotidiano del Ministero della Giustizia, che comprende una rilevazione statistica dei dati raccolti presso gli uffici giudiziari fra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2020, emergono cifre molto significative, specie per ciò che concerne i reati di nuova introduzione.

Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: sono state aperte 2.735 indagini; vi sono state 527 richieste di rinvio a giudizio; 350 le richieste di archiviazione; sono state pronunciate 74 sentenze (di cui 30 condanne con rito abbreviato, 21 patteggiamenti, 18 condanne in Tribunale, 2 decreti penali di condanna, 2 assoluzioni, un proscioglimento); 20 processi conclusi in Tribunale; 104 processi ancora in corso.

Revenge porn: sono state avviati 1.083 procedimenti penali; sono state formulate 121 richieste di rinvio a giudizio; 226 le richieste di archiviazione; 8 le sentenze emesse (di cui 2 condanne con rito abbreviato, 3 patteggiamenti, una condanna in Tribunale e 2 proscioglimenti); 3 processi conclusi in Tribunale; 13 processi ancora in corso.

Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni al viso: 82 le inchieste aperte; 35 le richieste di rinvio a giudizio; 6 richieste di archiviazione; 5 le sentenze emesse (di cui 2 condanne con rito abbreviato, una condanna in Tribunale e 2 assoluzioni); 2 processi in Tribunale; un processo ancora in corso.

I dati che invece sappiamo al 23 agosto 2021 sono i Femminicidi, che dall’inizio del 2021 conta 63 donne uccise in Italia in ambito affettivo. Un numero ancora troppo alto, un numero che non può rimanere solo un numero ma che porta dietro di se storie di donne , di madri , di figlie che hanno avuto la sfortuna di incontrare sul proprio cammino degli "animali" che non accettavano le scelte e non si rassegnavano al fatto di dover perdere quello che per loro era amore. Ma come può essere chiamato amore una richiesta di possesso di una donna come se quella donna fosse solo una cosa da avere a tutti i costi, come si può chiamare amore il solo pensiero di far soffrire una donna che si pensa essere l'essenza della propria vita?


E' quindi chiaro a tutti, che la legge da sola non basta.

Come abbiamo visto l'ordine di allontanamento ed il divieto di avvicinamento è quasi sempre il primo provvedimento nel 90% dei casi denunciati.
Ma si può chiedere alla vittima di cambiare vita e di nascondersi quando lo stato non riesce a tutelare la tua vita? Si può chiedere ad una madre di nascondersi con i propri figli in una casa famiglia e scappare per sempre, solo perché la legge tanto decantata da chi si è elevato a tutore delle donne maltrattate non è capace di proteggerti dall'ira e dalla rabbia di pazzi senza cervello?

Cosa può valere un ordine di allontanamento ed un divieto scritto su un foglio e consegnato ad una persona che subito dopo esce dalla Questura e che non è capace di distinguere cosa voglia dire amare una donna e che fino al giorno prima ha usato violenza su di essa e su i propri figli senza pensare alle conseguenze?

Può una persona del genere capire che deve stare lontano dalla vittima? Una persona malata, perché di questo si tratta, è capace di capire ed ha cognizione di cosa gli possa capitare se infrange quella regola quando ha calpestato la dignità morale della sua compagna usando violenza fisica e psicologica su una donna indifesa fino a qualche minuto prima di ricevere un provvedimento del genere?

Allora è evidente che il legislatore non ha ben chiaro cosa sia una violenza domestica. Infatti, chiamare sanzione inasprita un ordine di allontanamento notificato ad un malato di mente significa non aver ben compreso quali sia la vera tragicità dello stalking e far seguire a tali reati il solito iter giudiziario con processi lunghi e farraginosi significa non aver ben capito il pericolo che corre la vittima, soprattutto dopo aver denunciato.