Sul prezzo del gas i Paesi membri concordano che bisogna intervenire, ma non lo fanno rimandando il problema a dicembre
"Il Consiglio - recita così il titolo della nota diffusa giovedì a fine riunione - raggiunge un accordo sulla sostanza delle nuove misure sugli acquisti in comune di gas e su un meccanismo di solidarietà".
Questo il testo del comunicato:
"Oggi i ministri dell'Energia dell'UE hanno raggiunto un accordo sul contenuto della proposta di regolamento del Consiglio relativo a ulteriori misure temporanee di emergenza per contenere gli elevati prezzi dell'energia e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. Le nuove misure miglioreranno la solidarietà in caso di reale emergenza e carenza di approvvigionamento di gas, garantiranno un migliore coordinamento degli acquisti in comune di gas, limiteranno la volatilità dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e fisseranno parametri di riferimento affidabili per i prezzi del gas.
Acquisto in comuneLe nuove norme consentiranno agli Stati membri e alle imprese del settore dell'energia di acquistare gas congiuntamente sui mercati globali. La messa in comune della domanda a livello dell'UE doterà gli Stati membri di un migliore effetto leva per quanto riguarda l'acquisto di gas sui mercati globali ed eviterà che nel mentre entrino in concorrenza gli uni con gli altri.In pratica, gli Stati membri hanno convenuto che le imprese del gas e le imprese che consumano gas nell'UE e nei paesi della Comunità dell'energia comunichino il loro fabbisogno di importazione di gas. L'UE assumerà un prestatore del servizio per calcolare la domanda aggregata e cercare sui mercati globali offerte al fine di soddisfare la domanda totale. Gli Stati membri imporranno alle imprese nazionali di utilizzare il prestatore del servizio per aggregare la domanda per volumi di gas equivalenti al 15% dei rispettivi obblighi di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas per il 2023 (circa 13,5 miliardi di metri cubi per l'UE nel suo insieme). Oltre il 15%, l'aggregazione sarà volontaria ma basata sullo stesso meccanismo.In una seconda fase, le imprese del gas e le imprese che consumano gas possono decidere di acquistare gas attraverso la piattaforma, individualmente o in consorzio con altri, da produttori o fornitori di gas naturale in grado di soddisfare la domanda aggregata.Il regolamento contiene anche disposizioni volte ad aumentare la trasparenza delle gare d'appalto e degli acquisti di forniture di gas previsti e conclusi, con l'obbligo per le imprese di comunicare preventivamente alla Commissione e agli Stati membri se intendono acquistare più di 5 TWh/anno (poco più di 500 milioni di metri cubi).Gli Stati membri hanno dichiarato espressamente che il gas russo sarà escluso dall'acquisto in comune.Hanno chiarito le norme relative all'organizzazione dell'acquisto in comune, alla selezione del prestatore del servizio e alla partecipazione all'acquisto in comune. In particolare, hanno chiarito che i compiti del prestatore del servizio includono una clausola di proporzionalità per garantire la parità di trattamento tra le imprese grandi e piccole. Hanno inoltre specificato in che modo sarebbe utilizzata in modo più efficiente la capacità sottoutilizzata dell'infrastruttura.Gli Stati membri hanno altresì descritto in dettaglio le misure di trasparenza per proteggere le informazioni commerciali riservate.
Nuovo parametro di riferimento per i prezzi del gasIl regolamento affida all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) il compito di sviluppare un nuovo parametro di riferimento complementare per i prezzi che garantisca prezzi stabili e prevedibili per le transazioni relative al GNL. Il nuovo parametro di riferimento sarà disponibile entro il 31 marzo 2023. La decisione è dovuta al fatto che molti contratti per la fornitura di gas in Europa sono indicizzati alla principale borsa europea del gas, il Title Transfer Facility (TTF), una piattaforma virtuale per gli scambi di gas ampiamente utilizzata per le transazioni di gas nell'UE. Il TTF funge da parametro di riferimento principale per definire il prezzo del gas nei contratti all'ingrosso, che a loro volta determinano i prezzi sui mercati al dettaglio, ma non rispecchia più accuratamente il prezzo delle transazioni di GNL nell'UE.Il regolamento introdurrà anche un limite di prezzo per le transazioni effettuate sul TTF nella stessa giornata. Questo meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera impedirà oscillazioni eccessive dei prezzi nel corso di una stessa giornata di negoziazione, evitando l'impennata e il crollo dei prezzi dei derivati al di là dei limiti superiori e inferiori del corridoio di picco infragiornaliero dei prezzi. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sarà incaricata di contribuire all'attuazione di interruttori di circuito per la negoziazione infragiornaliera dei derivati.A tale riguardo, gli Stati membri hanno affermato chiaramente che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera sarà istituito per tutti i derivati su energia.
Meccanismo di correzione del mercatoLa proposta di regolamento comprendeva inizialmente un quadro generale per l'introduzione di un eventuale meccanismo temporaneo di correzione del mercato per limitare i prezzi del gas sul TTF. Successivamente, il 22 novembre 2022, la Commissione ha presentato una proposta parallela (anch'essa basata sull'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'UE) contenente i dettagli specifici di un meccanismo di correzione del mercato. Il Consiglio ha pertanto eliminato dal regolamento le disposizioni relative al meccanismo di correzione del mercato al fine di affrontare la questione separatamente e in modo coerente. Il Consiglio analizzerà ora la proposta di meccanismo di correzione del mercato e cercherà di giungere quanto prima a un accordo politico.
Ulteriori misure di solidarietàIl regolamento introduce ulteriori misure di solidarietà in caso di reale penuria nell'approvvigionamento di gas, che integrano le norme esistenti. Le nuove norme consentono agli Stati membri di ridurre il consumo non essenziale di gas dei clienti protetti (come il riscaldamento esterno o il riscaldamento delle piscine residenziali private), al fine di fornire gas ai servizi e alle industrie essenziali. I consumi essenziali dei clienti protetti (come il riscaldamento interno delle abitazioni, delle scuole e degli ospedali) saranno salvaguardati in ogni circostanza. Gli Stati membri saranno liberi di definire cosa costituisca un consumo non essenziale di gas.Le nuove norme estendono inoltre le misure che consentono agli Stati membri di chiedere solidarietà ad altri Stati membri ai casi in cui non sono in grado di garantire i volumi critici di gas necessari per il loro sistema dell'energia elettrica. Gli Stati membri hanno illustrato le eccezioni a tali norme, ad esempio i volumi essenziali di forniture di gas per i clienti protetti nel quadro della solidarietà (famiglie, taluni servizi sociali), le forniture di gas per l'energia elettrica necessaria per produrre e trasportare gas, alcune infrastrutture e impianti critici essenziali per il funzionamento dei servizi militari, di sicurezza nazionale e di aiuto umanitario.Il regolamento estende inoltre le misure di solidarietà agli Stati membri dotati di impianti GNL.Il regolamento stabilisce una serie di norme standard per la condivisione del gas in caso di reale emergenza. Le norme standard interverranno solo ove gli Stati membri non abbiano concluso accordi bilaterali che definiscano le modalità della solidarietà, come richiesto dal regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Finora sono stati conclusi solo 6 dei 40 possibili accordi di solidarietà.Per quanto riguarda il prezzo per il gas nel quadro della solidarietà, gli Stati membri hanno convenuto che gli Stati membri che beneficiano della solidarietà coprano il prezzo di mercato del gas, oltre alle spese di contenzioso o di arbitrato e ad altri costi indiretti, compreso il rimborso di danni finanziari o di altro tipo derivanti dalla perdita di clienti, a condizione che non superino il 100% del prezzo del gas. Qualora lo superino, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di decidere se sia opportuna una compensazione più elevata.
Contesto e prossime tappeIl regolamento dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio, unitamente a un accordo sulla proposta relativa a un meccanismo di correzione del mercato, in occasione del prossimo Consiglio straordinario per l'energia.Il 18 ottobre la Commissione ha presentato la proposta a norma dell'articolo 122, che riguarda le situazioni di emergenza. La proposta fa seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre.
In pratica, continua il nulla di fatto che prosegue da un paio di mesi sulla definizione di un riferimento per il tetto al prezzo del gas. Quello indicato a inizio settimana dalla commissaria all'Energia è stato definito da molti assurdo, praticamente inutile. Quindi, alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia, continuano a spingere sulla necessità di definire per il gas un tetto di prezzo realistico, minacciando ostacoli sugli altri punti elencati nel precedente comunicato.
In una intervista rilasciata oggi alla radio di Confindustria, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI), ha dichiarato che è stato unanimemente sgombrato il campo dall'ipotesi di price cap a 275 euro al megawattora, avanzata dalla Commissione europea, "perché se noi applicassimo alla proposta il percorso dei prezzi dell'estate, quando è esplosa la questione gas, sarebbe inefficace in modo assoluto, perfettamente inutile".
Nuove possibili decisioni sul tema sono rimandate ad una prossima riunione che dovrebbe tenersi nella prima settimana di dicembre o poco più.