Il testo, già licenziato dal Senato il 25 settembre 2019, è stato ampiamente modificato, prima dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali nel corso dell'esame in sede referente, poi dall'Assembla di Montecitorio. Ora tornerà in terza lettura al Senato. 

La novità consiste nell'applicare le stesse pene aggravate quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di: personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Viene istituito presso il ministero della Salute l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie .

All'Osservatorio vengono attribuiti i seguenti compiti:
- monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. 
 
- monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
 
Il Ministro della salute dovrà trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dal nuovo Osservatorio.

L'articolo 4 interviene sull'art. 583-quater del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni.

L'articolo 8 prevede che al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza le strutture presso cui opera il personale prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.
 
L'articolo 9 istituisce la "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari", allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebrerà annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'Università della ricerca.
 
L'articolo 10 prevede – salvo che il fatto costituisca reato - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti: 
- di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria,
- di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni.