Questo l'intervento di mercoledì alla Camera del ministro della Giustizia, Carlo Nordio per rispondere sul caso Cospito: 

"Sono qui su richiesta dei gruppi parlamentari che mi hanno chiesto, nei giorni scorsi, di riferire sulla vicenda di Alfredo Cospito, detenuto in regime speciale secondo l'articolo 41-bis. Il detenuto, come sapete, sta attuando uno sciopero della fame in condizioni di salute che poi saranno successivamente descritte.

La posizione giuridica di Cospito, sulla quale oggi sono chiamato a pronunciarmi, è una posizione estremamente complessa; spero che avrete la pazienza di seguirla, perché coinvolge una serie di aspetti, sostanziali e procedurali, che sono estremamente articolati.

In sintesi, Cospito si trova, in questo momento, in due posizioni; da una parte, da una posizione, che poi specificherò meglio, che è sotto l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, sulla quale ovviamente il Ministro, il Governo e la politica, in generale, non possono intervenire; la seconda è, invece, connessa all'istanza di revoca dell'articolo 41-bis che l'avvocato difensore ha fatto pervenire agli inizi di questo mese.

Cercherò di illustrarle entrambe, tenendo conto - lo ripeto - che si tratta di questioni di estrema complessità.

Per quanto riguarda la prima, il detenuto è stato sottoposto al regime speciale di cui all'articolo 41-bis con un decreto ministeriale a firma della Ministra della Giustizia, professoressa Cartabia, in data 4 maggio 2022, a seguito della richiesta della procura DDA di Torino e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con una nota del febbraio 2021. All'applicazione del regime detentivo speciale si è giunti a seguito di emergenze istruttorie dalle quali risulta che il detenuto, inserito al vertice dell'associazione con finalità di terrorismo, ha fornito una positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno, anche in costanza di detenzione, inviando documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarchica-insurrezionalista.

Con l'ordinanza del 1° dicembre 2022, sulla quale, a suo tempo, ebbi a riferire in un question time, su richiesta di un onorevole collega, il tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal detenuto e ha confermato le motivazioni a supporto del mantenimento dello stesso regime, e questo provvedimento del tribunale di sorveglianza, assai articolato, ha stabilito che il decreto ministeriale appare essere immune da qualsivoglia censura e, quindi, le limitazioni che sono state imposte apparivano e appaiono conformi alla legge e idonee al risultato perseguito.

Contro questo provvedimento pende un ricorso davanti alla Corte suprema di cassazione. Come forse saprete, l'udienza era stata fissata ad aprile poi, il difensore ha chiesto un'anticipazione e la Corte di cassazione ha fissato l'udienza per il 7 febbraio. Come ho detto, questa decisione è squisitamente di competenza giurisdizionale e, quindi…

Sì, il 7 marzo; scusate, cosa ho detto? Chiedo scusa, per il 7 marzo. È stata anticipata, appunto, di un mese. Come dicevo è di competenza assolutamente giurisdizionale e su questa, ovviamente, il Ministero non può minimamente pronunciarsi.

Il secondo aspetto della situazione di Cospito riguarda, invece, l'istanza di revoca del regime speciale, che è stata avanzata dal difensore, come ho detto prima, il 13 gennaio. Qui, la situazione è più complessa, perché questa normativa è stata più volte mutata, per quanto riguarda la competenza del Ministero della Giustizia, e l'opinione, direi, prevalente di oggi è che il Ministro non possa pronunciarsi se prima non ha acquisito i pareri delle autorità giudiziarie che sono competenti.

A questo proposito, vorrei citare una lunga e articolata missiva che il procuratore generale della Repubblica di Torino ha inviato due giorni fa a questo Ministro. Tralasciando le frasi di circostanza: “(…) Il mio ufficio generale, da me personalmente rappresentato - dice il procuratore generale -, sia nella fase esecutiva, sia in quella di cognizione, ha in questa fase il duplice ruolo di pubblico ministero per l'esecuzione e di pubblico ministero presso l'ufficio procedente”. Cosa significa, detto in termini magari più chiari? Che il procuratore generale di Torino ritiene, a ragione, di intervenire in una duplice veste: come pubblico ministero che ha seguito il giudizio di merito, che pende ancora in Cassazione, salvo essere poi stato sospeso perché è stato fatto un ricorso alla Corte costituzionale, sia per quanto riguarda, invece, questo secondo aspetto di cui parliamo oggi, della situazione di Cospito, che poggia sulla richiesta del difensore di revoca della misura dell'articolo 41-bis.

Il procuratore generale, con una lettera, lo ripeto, molto articolata, si esprime così; ve la leggo, perché così evitiamo ogni equivoco: “La questione che mi ha determinato a rivolgermi a lei, signor Ministro, riguarda la possibilità o meno che io sia chiamato a esprimere un parere in ordine a tale richiesta” - la richiesta, appunto, di revoca - “che mira alla revoca della misura, peraltro a distanza di poco tempo dal rigetto del reclamo proposto dal difensore dell'imputato e condannato avverso il provvedimento di applicazione da parte del tribunale di sorveglianza di Roma, su parere conforme della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. La questione relativa alla mia titolarità e legittimazione non è - dice lo stesso procuratore generale - di semplice soluzione”.

Vi risparmio le osservazioni giuridiche; come spesso accade nelle normative, nella nostra legislazione vi sono interpretazioni differenti da parte della dottrina e da parte della giurisprudenza. Il procuratore generale di Torino dà atto che vi è questa difficoltà di interpretazione; però, a suo avviso, poiché il comma 2-bis dell'articolo 41-bis dispone che il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, conclude chiedendo espressamente di poter esprimere il suo parere.

A questa richiesta il Ministero ha risposto immediatamente, l'altro ieri appena arrivata la lettera, convenendo con il procuratore generale della corte d'appello di Torino sulla correttezza del suo esame, invitandolo quindi a inviare le sue osservazioni e il suo parere.

Contavamo di avere entro oggi, e di potervele anche illustrare, le conclusioni del procuratore generale di Torino che interviene, ripeto, nella duplice veste di pubblico ministero nella fase di cognizione, che pende davanti alla Corte di cassazione, ancorché sospesa per il ricorso alla Corte costituzionale, e nella fase cosiddetta esecutiva o, comunque, in quella di cui oggi si parla.

Il procuratore generale di Torino ci ha fatto sapere che non sarebbe stato in grado di inviare questo parere oggi - lo ha fatto sapere telefonicamente - e che lo invierà domani.

Quindi, purtroppo oggi, al contrario di quanto avrei sperato, non sono in grado di rispondere a questo complessivo quesito. Abbiamo acquisito, è vero, il parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ma avrei preferito e preferirei, anche per deferenza verso il collega, cioè verso il magistrato di Torino, riassumerli congiuntamente.

Per quanto riguarda la situazione della seconda posizione di Cospito, quella cioè che concerne la richiesta di revoca del 41-bis, trasmessa direttamente a questo Ministro a gennaio, noi non possiamo, in questo momento, che attendere, come è doveroso fare, il parere del procuratore generale della Repubblica di Torino.

Nel frattempo, abbiamo sentito la necessità, come dire, di trasferire il detenuto in una struttura carceraria e sanitaria di massima sicurezza, mantenendo quindi il 41-bis, ma anche di massima tutela nei confronti del detenuto. Noi avevamo avuto un'indicazione dell'ASL di Sassari, che definiva la situazione sanitaria di Cospito, tutto sommato, accettabile; lo definiva in discrete condizioni. Tuttavia, essendo venuto meno un parametro elettrolitico - vi tralascio il troppo e il vano dal punto di vista sanitario -, per tutela massima del detenuto abbiamo ritenuto di inviarlo in die, cioè nello stesso giorno in cui ci è arrivata questa comunicazione da parte del carcere di Sassari, nella migliore struttura carcero-sanitaria, chiamiamola così, italiana.

Per cui, da quel giorno, il Cospito è detenuto, sempre nell'ambito del 41-bis, presso il carcere di Opera sotto strettissimo monitoraggio e ovviamente con la massima tutela e la massima attenzione per il suo stato di salute.

Vorrei qui aggiungere che, per quanto riguarda lo stato di salute del detenuto, di qualsiasi detenuto, non esiste un 41-bis di serie A o di serie B. Si può discutere a lungo se il 41-bis sia una norma da rivedere o da mantenere, si può discutere a lungo se possa o debba essere applicata ad autori di un certo tipo di reato, piuttosto che di un altro, ma una cosa è certa: una volta che è stata stabilita una regola, una volta che è stata approvata una legge, questa legge è uguale per tutti. Quindi, per chi è soggetto al 41-bis, che sia anarchico insurrezionalista, che sia mafioso, che sia appartenente ad un'altra organizzazione criminosa, la legge è uguale per tutti e, quindi, l'attenzione che noi poniamo alla salute del detenuto, sia esso anarchico insurrezionalista, sia esso camorrista o altro, per questioni di etica e per questioni anche di dovere istituzionale e costituzionale, è assolutamente la medesima.

Va da sé, però, che lo stato di salute di un detenuto non può costituire elemento di pressione nei confronti dello Stato per modificarne lo status di detenzione, per varie ragioni, la principale delle quali è che, se noi accedessimo al principio che un deperimento dell'individuo sottoposto al 41-bis, dovuto al destino o dovuto alla volontà di chi lo provoca, fosse seguito da un automatico o, comunque, anche da un riflettuto mutamento di questo stato di detenzione, apriremmo la porta, apriremmo la diga a tutta una serie di pressioni nei confronti dello Stato da parte di altri detenuti che si trovano nella stessa condizione.

È abbastanza logico pensare che, se noi dovessimo mutare le condizioni di 41-bis del detenuto Cospito in ragione del suo stato di salute, se la stessa situazione dovesse presentarsi nei confronti delle centinaia di mafiosi che stanno al 41-bis e che dovessero instaurare lo sciopero della fame, ci troveremmo, sempre perché la legge è uguale per tutti, nella necessità di adottare le stesse conseguenze, le stesse conclusioni, e questo ovviamente non è possibile.

Per quanto riguarda, quindi, lo stato di salute, spero di essere stato abbastanza chiaro; altrettanto voglio esserlo per il 41-bis.

Noi non abbiamo mai messo in discussione la necessità di mantenere questo istituto. L'articolo 41-bis è stato approvato a suo tempo, è una legge dello Stato, per noi costituisce in questo momento un elemento normativo non trattabile nei confronti di chi si trova nelle situazioni per le quali, secondo la normativa vigente, debba essere applicato. Quindi, la possibilità di mutare in questo momento tale normativa è inesistente.

Allo stesso modo, direi che ancora di più è inesistente, se noi dovessimo collegare questo eventuale mutamento alle situazioni di disordine che si sono create in questi giorni nei confronti dello Stato.

Gli attentati, gli atti vandalici, che purtroppo sono in progressione, da parte degli anarco-insurrezionalisti e, magari, anche di altre formazioni che si stanno collegando e compattando con queste, sono delle forme di intimidazione davanti alle quali lo Stato, spero con unanimità, deve tenere la massima fermezza e la massima determinazione. Anche qui è quasi banale ricordare che, se noi dovessimo solo dare l'impressione di cedere a una qualsiasi forma di pressione esterna, le fondamenta dello Stato di diritto e della nostra stessa democrazia scricchiolerebbero.

Per quanto riguarda l'aspetto finale, sono arrivate, nel frattempo, delle richieste che si sono aggiunte a quelle originarie dei gruppi e riguardano queste emergenze o queste situazioni emerse nel dibattito di ieri. Sono state citate informazioni che attengono a circostanze avvenute nel regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis. È bene premettere che, in linea di principio, tutti gli atti riferibili ai detenuti in regime di 41-bis sono, per loro natura, sensibili, ragion per cui, ai fini della loro ostensione, occorrono una preventiva verifica e una valutazione del loro contenuto. A partire da questo dato esiste, però, una pluralità di aspetti che meritano doverosi approfondimenti. Bisogna comprendere di che tipo di atti si tratti, quale livello di segretezza essi abbiano, se e chi potesse averne conoscenza e se il destinatario potesse, a sua volta, divulgarli o condividerli con terzi (caso Donzelli/Delmastro). Già nella giornata di ieri, com'è noto, ho chiesto al mio capo di gabinetto di ricostruire quanto è accaduto. Questi quesiti attengono ad una materia complessa, delicata, suscettibile, per alcuni aspetti, di diverse interpretazioni.

Al quadro che ho finora qui rappresentato si aggiunge, peraltro, l'indagine aperta dalla procura di Roma per i reati di rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio, secondo almeno quanto è apparso oggi, su alcuni giornali (su denuncia presentata dal verde Bonelli). Questa notizia rappresenta un elemento di novità, di cui a questo punto, per il doveroso rispetto del lavoro degli inquirenti, non possiamo non tenere conto.