Nella nota a seguire, in attesa di conoscere il testo che verrà consegnato ai legislatori dei rispettivi parlamenti perché possano approvarne il via libera definitivo, la Commissione europea ha riassunto i termini dell'accordo tra Unione Europea e Regno Unito in base ai quali, in futuro, i loro rapporti saranno regolati. 

Da sottolineare che l'approvazione di tale accordo da parte dell'Europa avverrà solo in via provvisoria con l'eventuale voto favorevole e unanime del Consiglio europeo. Il via libera definitivo ci sarà solo con il voto del Parlamento europeo che si esprimerà in merito entro il 28 febbraio.


Al termine di negoziati intensi, la Commissione europea ha raggiunto oggi un accordo con il Regno Unito per definire le condizioni della futura collaborazione del Regno Unito con l'Unione europea.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "È stato lavoro ben speso lottare per questa intesa, perché ora abbiamo un accordo equo ed equilibrato con il Regno Unito, che proteggerà gli interessi europei, garantirà una concorrenza leale e assicurerà la necessaria prevedibilità alle comunità della pesca. Possiamo finalmente lasciarci alle spalle la Brexit e volgere lo sguardo al futuro. L'Europa prosegue il suo cammino."

Michel Barnier, Capo negoziatore della Commissione europea, ha dichiarato: "Siamo giunti al termine di quattro anni molto intensi, in particolare per quanto riguarda gli ultimi nove mesi durante i quali abbiamo negoziato il recesso ordinato del Regno Unito dall'UE e un partenariato completamente nuovo, che abbiamo finalmente concordato oggi. La protezione dei nostri interessi è stata la nostra preoccupazione principale durante tutti questi negoziati e sono lieto di quanto abbiamo conseguito. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio pronunciarsi su questo accordo."

Il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione comprende tre pilastri principali.


Un accordo di libero scambio
: un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito.

  • L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.
  • Dispone l'assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine.
  • Entrambe le parti si sono impegnate a garantire una solida parità di trattamento mediante la salvaguardia di livelli elevati di protezione in settori quali la tutela dell'ambiente, la lotta contro i cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un'efficace applicazione delle regole a livello nazionale, un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie e la possibilità, aperta a entrambe le parti, di adottare misure correttive.
  • L'Unione europea e il Regno Unito hanno concordato un nuovo quadro per la gestione comune delle risorse ittiche nelle acque di pertinenza. Il Regno Unito potrà imprimere ulteriore sviluppo alle attività di pesca britanniche, mentre saranno salvaguardate le attività e le fonti di sussistenza delle comunità della pesca europee, in uno spirito di conservazione delle risorse naturali.
  • In merito ai trasporti l'accordo prevede che la connettività per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima prosegua ininterrotta e in modo sostenibile, anche se l'accesso ai mercati si ridurrà rispetto alle opportunità offerte dal mercato unico. Sono comprese disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in condizioni paritarie, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e dei lavoratori né la sicurezza dei trasporti.
  • In materia di energia l'accordo fornisce un nuovo modello per gli scambi e l'interconnettività, con garanzie di concorrenza aperta e leale, anche per quanto riguarda le norme di sicurezza per le attività offshore e la produzione di energia rinnovabile.
  • Nel coordinamento della sicurezza sociale l'accordo è finalizzato a garantire una serie di diritti dei cittadini dell'Unione e di quelli del Regno Unito. Tali disposizioni riguardano i cittadini dell'UE che lavorano nel Regno Unito, vi si recano o vi si trasferiscono, e i cittadini del Regno Unito che lavorano nell'UE, vi si recano o vi si trasferiscono dopo il 1º gennaio 2021.
  • Infine l'accordo permette al Regno Unito di continuare a partecipare a diversi programmi faro dell'Unione europea nel periodo 2021-2027 (a condizione di un contributo finanziario del Regno Unito al bilancio dell'UE), quali Orizzonte Europa.
     

Un nuovo partenariato per la sicurezza dei nostri cittadini

  • L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce un nuovo quadro in materia di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e civile. Riconosce la necessità di un'intensa cooperazione tra le polizie e le autorità giudiziarie nazionali, in particolare per combattere e perseguire penalmente il crimine e il terrorismo transfrontalieri. Istituisce nuove capacità operative, tenendo conto del fatto che il Regno Unito, in quanto paese terzo al di fuori dell'area Schengen, non disporrà delle strutture su cui poteva contare prima. La cooperazione in materia di sicurezza può essere sospesa in caso di violazioni da parte del Regno Unito dell'impegno di mantenere l'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di vegliare sul suo rispetto a livello nazionale.
     

Un accordo orizzontale in materia di governance: un quadro che resiste alla prova del tempo

  • Per offrire la massima certezza del diritto alle imprese, ai consumatori e ai cittadini, un capitolo dedicato alla governance chiarisce con quali modalità l'accordo sarà gestito e controllato. Istituisce inoltre un consiglio di partenariato misto incaricato di accertarsi che l'accordo sia applicato e interpretato correttamente, che discuterà tutte le questioni che dovessero presentarsi.
  • Meccanismi vincolanti di applicazione delle norme e di risoluzione delle controversie garantiranno il rispetto dei diritti delle imprese, dei consumatori e dei singoli. Ciò significa che le imprese nell'Unione europea e nel Regno Unito saranno in concorrenza in condizioni paritarie e nessuna delle due parti farà uso della propria autonomia normativa per concedere sovvenzioni sleali o creare distorsioni della concorrenza.
  • Entrambe le parti potranno in caso di violazioni dell'accordo adottare misure ritorsive settoriali, che si applicheranno a tutti i settori del partenariato economico.
     

La politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa non sono contemplate dall'accordo in quanto il Regno Unito non ha voluto negoziare tali temi. A partire dal 1º gennaio 2021 non vi sarà pertanto alcun quadro concordato tra il Regno Unito e l'UE per elaborare e coordinare le risposte comuni alle sfide di politica estera, ad esempio l'istituzione di sanzioni nei confronti di cittadini o attività economiche di paesi terzi.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla un certo numero di settori di interesse dell'Unione. Il documento va molto più oltre dei normali accordi di libero scambio e fornisce una solida base per conservare la nostra amicizia e cooperazione di lunga data. Salvaguarda l'integrità del mercato unico e l'indivisibilità delle quattro libertà (persone, merci, servizi e capitali). Rispecchia il fatto che il Regno Unito sta abbandonando l'ecosistema dell'Unione di norme e di meccanismi di vigilanza e di applicazione delle norme comuni, e pertanto non potrà più beneficiare dei vantaggi derivanti dall'appartenenza all'UE o dal mercato unico. L'accordo non assicura in alcun modo gli importanti vantaggi di cui il Regno Unito ha goduto in qualità di Stato membro dell'UE.


Sono imminenti cambiamenti importanti: preparazioni per il 1 gennaio 2021

Anche con il nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito vi saranno cambiamenti importanti a partire dal 1º gennaio 2021.

A tale data il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione europea.

L'Unione europea e il Regno Unito costituiranno due mercati distinti e due spazi separati dal punto di vista normativo e giuridico. Ciò creerà ostacoli, al momento inesistenti, agli scambi di beni e servizi e alla mobilità e agli scambi transfrontalieri, in entrambe le direzioni.


L'accordo di recesso

L'accordo di recesso rimane in vigore e protegge tra l'altro i diritti dei cittadini dell'Unione europea e di quelli del Regno Unito, gli interessi finanziari dell'Unione e, elemento fondamentale, la pace e la stabilità sull'isola d'Irlanda. L'attuazione completa e tempestiva di questo accordo ha costituito una priorità assoluta per l'Unione europea.

Grazie a intensi dibattiti tra l'Unione europea e il Regno Unito in sede di comitato misto e nei diversi comitati specializzati, l'accordo di recesso – e in particolare il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord – sarà attuato a partire dal 1º gennaio.

Il 17 dicembre si è riunito il Comitato misto UE-Regno Unito per approvare tutte le decisioni formali e le altre soluzioni pratiche relative all'attuazione dell'accordo di recesso. Nell'ambito di queste soluzioni concordate il Regno Unito ha ritirato le disposizioni controverse del progetto di legge sul mercato interno e si è impegnato a non introdurre disposizioni analoghe nel progetto di legge fiscale.


Prossime tappe

L'entrata in applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riveste particolare urgenza.

  • Il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha diffusi legami con l'Unione in un'ampia gamma di settori economici e di altro tipo. In assenza di un quadro normativo applicabile per disciplinare le relazioni tra l'Unione e il Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, tali relazioni saranno perturbate in modo significativo, a detrimento dei singoli, delle imprese e di altri portatori di interessi.
  • È stato possibile concludere i negoziati solo in una fase molto tardiva e poco prima della scadenza del periodo di transizione. Questa tempistica non dovrebbe compromettere il diritto di controllo democratico del Parlamento europeo sancito dai trattati.
  • Alla luce di tali circostanze eccezionali la Commissione propone di applicare l'accordo in via provvisoria per un periodo limitato, fino al 28 febbraio 2021.

La Commissione presenterà celermente proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e all'applicazione provvisoria e alla conclusione dell'accordo.

Il Consiglio, agendo all'unanimità tra tutti i 27 Stati membri, dovrà quindi adottare una decisione che autorizzi la firma dell'accordo e la sua applicazione provvisoria dal 1º gennaio 2021. A conclusione di tale processo potrà essere firmato formalmente l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.

Il Parlamento europeo sarà quindi invitato a pronunciarsi sull'approvazione dell'accordo.

Quale ultima fase di competenza dell'UE, il Consiglio dovrà adottare la decisione sulla conclusione dell'accordo.