Le novità sugli Incoterms 2020
Gli Incoterms corrispondono alla codificazione, globalmente riconosciuta, dei termini commerciali di consegna. Approfondiamo le novità per il 2020.
I cosiddetti Incoterms corrispondono alla codificazione, globalmente riconosciuta, dei termini commerciali internazionali. L’ente di riferimento è la Camera di Commercio Internazionale di Parigi e si occupa di definire obblighi, responsabilità e costi a carico del fornitore e dell’acquirente nei contratti di compravendita.
Le prime indicazioni sugli Incoterms risalgono al 1936 e l'edizione 2020 rappresenta, a maggior ragione, un aggiornamento necessario per mantenere tali regolamentazioni in linea con le pratiche commerciali più diffuse a livello internazionale.
11 termini
Gli 11 termini disciplinati dall’edizione 2020 degli Incoterms possono essere riuniti in 4 gruppi. Di seguito, le classificazioni:
Gruppo E: In questo caso, si trattano le minori obbligazioni per il venditore.
- EXW – “EX WORKS” o “Franco Fabbrica”.
Gruppo F: Il trasporto è a carico del compratore.
- FCA – “FREE CARRIER” o “Franco Vettore”;
- FAS – “FREE ALONGSIDE SHIP” o “Franco Lungo Bordo”;
- FOB – “FREE ON BOARD” o “Franco a bordo”.
Gruppo C: Il venditore paga il trasporto, ma il rischio è del compratore.
- CPT – “CARRIAGE PAID TO” o “Trasporto pagato fino a”;
- CIP – “CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO” o “Trasporto e assicurazione pagati fino a”;
- CFR – “COST AND FREIGHT” o “Costo e Nolo”;
- CIF – “COST, INSURANCE AND FREIGHT” o “Costo, Assicurazione e Nolo.
Gruppo D: Il venditore consegna a destino ed il trasporto con rischi relativi è a suo carico.
- DAP – “DELIVERED AT PLACE” o “Reso al luogo di destinazione”;
- DPU – “DELIVERED AT PLACE UNLOADED” o “Reso al luogo di destinazione scaricato”;
- DOP – “DELIVERED DUTY PAID” o “Reso sdoganato”.
I principali cambiamenti
1. FCA
In primo luogo, le vendite FCA con trasporto via mare prevedono che il venditore possa richiedere una Bill of Lading con on board notation. Per questo motivo, secondo l’aggiornamento del 2020 il compratore può istruire il vettore ad emettere una on board Bill of Lading al venditore, dopo il carico della merce a bordo nave. Inoltre, il venditore è obbligato a inoltrare la Bill of Lading al compratore, utilizzando il canale bancario.
2. L’elenco dei costi
I costi appaiono negli articoli A9/B9 (sezione A “The Seller’s Obligation”, sezione B “The Buyer’s Obligation” – A9/B9 Allocation of costs) di ciascuna regola.
3. Copertura assicurativa nei punti CIP e CIF
La clausola per il CIP è la seguente “unless otherwise agreed, “to obtain, at its own cost, cargo insurance complying with the cover provided by Clauses (A) of the Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses as appropriate to the means of transport used”.
Per il CIF, invece, è “unless otherwise agreed, “to obtain, at its own cost, cargo insurance complying with the cover provided by Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses“.
4. Trasporto con i mezzi del venditore o dell’acquirente nei termini FCA, DAP, DPU e DDP
Inoltre, il trasporto della partita di merci può essere effettuato con mezzi di trasporto propri del venditore e del compratore oltre di stakeholders esterni.
5. Modifica dal DAT al DPU
Il termine DAT (Delivered at Terminal) diventa DPU (Delivered at Place Unloaded). Inoltre, l’ordine di presentazione dei punti è stato invertito. In questo caso, il DAP viene riportato prima del DPU al fine di sottolineare che la destinazione può essere qualsiasi luogo.
6. Inserimento della voce “security-related requirements”
La voce “security-related obligations” si trova nelle sezioni A4 e A7 di ogni regola.
7. Guida
Le “Guidance Notes” dell’edizione 2010 sono diventate “Explanatory Notes for User” nel 2020. Queste istruzioni hanno l’obiettivo di aiutare gli operatori ad utilizzare in modo corretto i termini dell’edizione 2020.
Per ulteriori approfondimenti, stay tuned!