Ove sia stato concordato un piano di rientro, ciò concreta, oltre che una promessa di pagamento ed una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., un’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. nonché l’impedimento della decadenza (art. 2966 c.c.).

Il Supremo Consesso, infatti, è ormai chiaro sul punto, ed ha statuito che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l’interruzione della prescrizione costituendo il riconoscimento dell’altrui diritto, ma fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione.

Quanto sopra si ricava, a titolo esemplificativo e non esaustivo del consolidato orientamento giurisprudenziale in merito, dalla sentenza n. 3753/2023 della Corte di Appello di Napoli. Il suddetto Collegio, con la citata pronuncia, così si è espresso al riguardo: "(...) La Corte non può non tener conto del dato, documentato da ADER, della sussistenza di istanze di dilazione/rateizzazione del ricorrente, comprovanti la pregressa conoscenza dei titoli. Occorre ricordare che l'art. 2944 c.c. stabilisce che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. In ordine al contenuto ricognitivo della richiesta di rateizzazione di debiti tributari - ciò che vale anche in riferimento a debiti previdenziali, per di più, quando la richiesta sia seguita da parziali pagamenti - si può richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. n. 5160/2022) secondo cui, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale il citato art. 2944 c.c.  ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 18904/2007).

Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretizzarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, si è affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 20260/2021; Cass. n. 10327/2017; Cass. n. 26013/2015).

In tale contesto, deve ritenersi irrilevante la circostanza che il debitore non abbia dato seguito alle istanze di rateazione e non abbia pagato le rate, essendo decisiva la valutazione del contenuto obiettivo dell’atto di richiesta di rateazione come riconoscimento del debito e non occorrendo il pagamento delle somme relative alle rate perché l’effetto interruttivo della prescrizione si produca. Corretta appare dunque la valutazione del Tribunale circa la portata interruttiva della prescrizione dell’istanza di definizione agevolata, atteso che in essa è sotteso un chiaro riferimento ai debiti verso l’ente creditore e comunque vi è un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (...)". 

 

Avv. Angelo Ascanio Benevento - Elenco Speciale Enti - Cassazionista - Associato AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani