Scienza e Tecnologia

Dispositivi di Protezione Individuale in luoghi confinati

A seguito di numerosi infortuni mortali che hanno coinvolto sia lavoratori che datori di lavoro in cisterne ed in altri luoghi confinati, è stata approvata una normativa di sicurezza specifica il D.P.R. n. 177/2011, che prevede uno specifico sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nell’ambito di ambienti sospetti di inquinamento e in luoghi confinati.

La norma obbliga le imprese che intendono operare in tale settore ad ottenere la qualificazione attraverso un adeguamento del proprio modello di organizzazione e gestione a determinati standard minimi di sicurezza.

Il D.P.R. n.177/2011 introduce una duplice ipotesi di certificazione obbligatoria dei contratti, nella specie c.d. contratti atipici e subappalti.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di scegliere il DPI più idoneo alle esigenze ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere a un adeguata protezione dei lavoratori.

A questo fine il datore di lavoro deve:

• Fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti all’articolo 42 e dal decreto di cui all’articolo 45 c.2.
• Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, tramite la manutenzione, le riparazioni e sostituzioni necessarie.
• Provvedere affinchè i DPI siano utilizzati per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali conformi alle informazioni del fabbricante.
• Fornire informazioni comprensibili ai lavoratori.
• Destinare ogni DPI a un uso personale.
• Informare il lavoratore di quali sono i rischi da cui il DPI lo protegge.
• Rendere disponibili ai lavoratori le informazioni sui DPI.
• Assicurare una formazione adeguata e organizzare quando necessario uno specifico addestramento sull’utilizzo del DPI.

Per quanto riguarda gli amebienti confinati, è necessario che i lavoratori siano provvisti dei DPI per spazi confinati idonei e li utilizzino secondo quanto prescritto. Il personale deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:

• maschere con filtro o respiratori isolanti;
• elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall’alto o dall’urto con oggetti;
• imbragatura di sicurezza;
• guanti di protezione;
• protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.,
• calzature di sicurezza;
• indumenti di protezione.

Autore egolem
Categoria Scienza e Tecnologia
ha ricevuto 123 voti
Commenta Inserisci Notizia