Dall'11 febbraio non vi sarà più l'obbligo di mascherina all'aperto
L'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 11 febbraio e avrà validità fino al 31 marzo 2022, prevede che all'aperto non vi sarà più l'obbligo di mascherina, che però dovrà essere sempre a disposizione di ognuno e dovrà essere indossata in caso di assembramento. Le mascherine continueranno però ad essere obbligatorie al chiuso.
Questi i punti principali contenuti nell'ordinanza:
1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
6. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.
La presente ordinanza produce effetti a partire dall'11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.