Il risarcimento può essere chiesto per tutte le cessioni del quinto e delegazioni di pagamento stipulate negli ultimi 10 anni.
Questo discende da una importante e recente Decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario.
Il rinnovo di cessioni del quinto o delegazioni di pagamento prima che siano trascorsi almeno i due quinti della durata del finanziamento rappresenta una grave violazione del D.P.R.n. 180/1950, secondo cui:
“E’ vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio.."
Questa violazione è stata sanzionata con un RISARCIMENTO a favore del cliente...