Il Tribunale di Modena (sezione lavoro), con la sentenza n. 520/2023 pubblicata il 22/12/2023, ha confermato, in riferimento all'opposizione avverso l'estratto di ruolo, il seguente principio di particolare rilevanza: nell'ipotesi di impugnazione dell'estratto di ruolo, la carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) apre le porte all'inammissibilità del ricorso in opposizione. In dette circostanze, infatti, non può rilevarsi la sussistenza dell'interesse ad agire quale requisito indispensabile della domanda giudiziale.

La suddetta Autorità giudiziaria, in merito alla disposizione che prescrive il divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo, così si è espressa: La disciplina in questione, si ritiene non sia da considerarsi, pertanto, né irragionevole, né arbitraria, assecondando non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso.  In particolare, infatti, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte Costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/2018), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento  del contenzioso civile debbano essere messe in opera ". D’altronde, nello stesso senso si era già orientata la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, evidenziando che la disposizione opera sull'interesse ad agire e lo stesso deve sussistere tanto al momento della proposizione della domanda, quanto al momento della decisione (ex multis, Cassazione, n. 10553 del 28.04.2017 e Cassazione, n. 16341 del 13.07.2009).  Da tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, pertanto, deriva che le regole processuali sottese operano anche nel corso del processo, perché la verifica dell'interesse ad agire non si esaurisce al momento della proposizione della domanda, bensì nel corso dell'intero giudizio e fino alla decisione.

In conclusione, dunque, anche i ricorsi notificati prima della predetta disposizione vanno dichiarati inammissibili, in forza del sopra richiamato e consolidato principio (ex plurimis, Cassazione, n. 14073/2020), secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione. Tanto più, quanto innanzi, alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283/2022.

Avv. Angelo Ascanio Benevento - Elenco Speciale Enti - Cassazionista - AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani