La contenzione del paziente e i rischi alla salute
Avv. Nicola Barsotti il 06/03/2024
La contenzione del paziente può presentare gravi rischi per la sua salute, e laddove venga attuata in modo errato e provochi lesioni o il decesso del paziente, rappresenta un grave caso di colpa medica che da diritto al risarcimento.
La contenzione del paziente è infatti ammissibile solo per gravi e validi motivi, e solo al fine di tutelare la salute del paziente affinché non faccia male a sé stesso ed altri.
Cosa si intende per contenzione del paziente
La contenzione fisica non fa parte dell’assistenza medica
La posizione di garanzia del medico non legittima gli eccessi
I limiti dello stato di necessità
La responsabilità penale medica per morte o lesioni del paziente
Cosa si intende per contenzione del paziente
La contenzione del paziente è una restrizione della capacità di movimento del paziente che viene attuata quando i sanitari che lo hanno in cura ritengono che sia utile per evitare che il paziente si faccia male o faccia male ad altre persone.
Il caso tipico di contenzione è quello del paziente psichiatrico con intenti autolesionistici, ma la contenzione può essere applicata anche nei confronti di pazienti fragili non autosufficienti, che potrebbero ad esempio cadere e farsi male.
Si possono distinguere tre tipi di contenzione:
1) la contenzione fisica: tramite spondine per il letto o per la sedia, mezzi di contenzione di parti del corpo (polsiere, cavigliere, corpetti…)
2) la contenzione farmacologica: tramite farmaci che calmano il paziente
3) contenzione ambientale: tramite posizionamento del paziente in luoghi privi di oggetti pericolosi
La contenzione fisica non fa parte dell’assistenza medica
Secondo la sentenza n. 50497/2018 della Corte di Cassazione penale sez. V, l'uso della contenzione fisica ed ambientale non rientra tra gli atti medici, trattandosi di un presidio restrittivo della libertà personale che non ha nè una finalità curativa nè produce materialmente l'effetto di migliorare le condizioni di salute del paziente.
Anzi, secondo la letteratura scientifica, la contenzione fisica può concretamente provocare, se non utilizzata con le dovute cautele, lesioni anche gravi all'organismo del paziente, determinate non solo dalla pressione esterna del dispositivo contenitivo, quali abrasioni, lacerazioni, strangolamento, ma anche dalla posizione di immobilità forzata cui è costretto il paziente psichiatrico.
La contenzione deve essere circoscritta a situazioni del tutto straordinarie e praticata con estrema cautela nell’interesse e per l’incolumità del paziente psichiatrico.
La posizione di garanzia del medico non legittima gli eccessi
L'uso della contenzione non può ritenersi sempre lecito solo perchè il medico è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che fa scattare in capo al sanitario l'obbligo giuridico, ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del codice penale, di attivarsi per neutralizzare il pericolo di atti auto ed etero aggressivi del malato o comunque di un grave pregiudizio alla sua salute.
E' pur vero che la Corte di Cassazione (Sez 4. n. 48292 del 27/11/2008, rv. 242390) ha avuto modo di affermare che il medico psichiatra, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidarie del paziente, ha non solo il potere, ma anche il dovere di apprestare specifiche cautele.
Non vi è dubbio, tuttavia, che la posizione di garanzia di cui è titolare il sanitario, e gli obblighi di protezione e custodia che dalla stessa scaturiscono, non consentano comunque di superare i limiti sopra evidenziati previsti dalla legge per l'uso della contenzione e ciò in considerazione della natura dei beni costituzionalmente protetti su cui tale presidio viene ad incidere, individuabili, non solo nella libertà personale, ma anche nell'integrità fisica (viste le sofferenze fisiche e psicologiche ad esso legate) e nella dignità umana.
Ne consegue che la massima privazione della libertà che deriva dall'uso della contenzione "può" e "deve" essere disposta dal sanitario (il quale, più degli altri, è per le proprie competenze tecnico-scientifiche a conoscenza dei gravi pregiudizi che l'uso del mezzo contenitivo può provocare alla salute del paziente) solo in situazioni straordinarie e per il tempo strettamente necessario dopo aver esercitato la massima sorveglianza sul paziente.
I limiti dello stato di necessità
L’articolo 54 del codice penale è intitolato “Stato di necessità” e prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
In base a tale esimente, ossia norma che esclude la punibilità nei casi suddetti, il personale medico-sanitario potrebbe difendersi ritenendo che la contenzione del paziente si rende necessaria per stato di necessità.
Ebbene, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento ricorda che, ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità, occorre che il pericolo di un grave danno sia attuale ed imminente, o, comunque, idoneo a far sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto. Si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile sulla base di fatti oggettivamente riscontrati e non accertati solo in via presuntiva.
Dunque, occorre, in primo luogo, che la situazione di pericolo sia "attuale".
Questo vuoi dire che non è assolutamente ammissibile l'applicazione della contenzione in via "precauzionale" sulla base della astratta possibilità o anche mera probabilità di un danno grave alla persona, occorrendo che l'attualità del pregiudizio risulti in concreto dal riscontro di elementi obiettivi che il sanitario deve avere cura di indicare in modo puntuale e dettagliato. La valutazione dell'attualità del pericolo richiede un costante monitoraggio del paziente psichiatrico ed il medico deve dar conto in modo fedele delle condizioni di quest'ultimo e delle scelte che lo riguardano in cartella clinica, in modo tale da consentire ai sanitari che gli subentreranno di avere a loro volta un quadro preciso dell'evoluzione clinica. La "inevitabilità altrimenti del pericolo" sussiste allorquando non vi sia la possibilità di salvaguardare la salute del paziente con strumenti alternativi, la cui valutazione di inidoneità è rimessa al prudente apprezzamento del medico.
Infine, il requisito della "proporzionalità" riguarda le modalità di applicazione della contenzione, essendo evidente che, per la sua estrema invasività, tale presidio deve essere applicato, oltre che nei limiti dello stretto necessario, verificando, anche in conseguenza dell'evoluzione clinica, se sia sufficiente il blocco solo di alcuni arti o se il pericolo di pregiudizio sia tale da imporre il blocco ad entrambi i polsi e caviglie.
Anche queste ulteriori valutazioni richiedono un'attenta ponderazione del medico che dovrà spiegare, anche sinteticamente, le ragioni della scelta della contenzione e delle sue modalità di applicazione fornendo tutti gli elementi obiettivi che hanno reso in concreto inevitabile il suo utilizzo.
La responsabilità penale medica per morte o lesioni del paziente
La contenzione del paziente può concretamente provocare, se non utilizzata con le dovute cautele, lesioni anche gravi al paziente o addirittura il decesso, per via della posizione di immobilità forzata cui è costretto il paziente. Nei casi in cui si verificano lesioni o il decesso del paziente, l’ospedale in cui è avvenuto il fatto sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal paziente leso o dai familiari del paziente morto, mentre il personale medico-sanitario sarà responsabile penalmente.
Infatti, la contenzione del paziente che sia assolutamente ingiustificata e non rispettosa dei limiti per la sua adozione, configura il delitto di sequestro di persona (art. 605 c. p.), nonché quello di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.).
Ai sensi dell’ultimo articolo citato, infatti, quando da un fatto previsto come delitto doloso (come appunto le lesioni o l’omicidio) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, il colpevole risponde del fatto a titolo colposo, ma le pene stabilite negli Articoli 589 (omicidio) e 590 (lesioni) sono aumentate.
Tratto da
avvocaticollegati.it