Il sistema sanitario di urgenza ed emergenza 118 è un servizio che viene offerto ai cittadini che si trovano in una situazione di urgenza e/o emergenza sanitaria. Quando il cittadino, in situazione di difficoltà, inoltra la chiamata al numero 118, la centrale operativa gestisce le operazioni di soccorso inviando sul posto un equipaggio, costituito dall’autista soccorritore, dal capoequipaggio (medico specialista in medicina di emergenza) e il secondo soccorritore (infermiere specializzato).

Le mansioni dell’autista non prevedono esclusivamente la guida del veicolo ma ogni altro intervento che, in aiuto ai soccorritori principali, possa agevolare la stabilizzazione del paziente, come ad esempio il trasporto della lettiga, l’aiuto nel sollevamento del paziente incosciente e così via. Ciò è stabilito anche ad esempio dalla Regione Marche, con la delibera di giunta regionale n. 1405/2001 che ha statuito che:
“L’autista soccorritore è l’unico operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica, è abilitato a svolgere le attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi; b) manutenzione dell’efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) collaborazione nell’intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell’evento.”
La giurisprudenza conferma quanto detto, soffermandosi, in particolare, sulla responsabilità dell’autista di ambulanza come soccorritore.

“Non può seriamente dubitarsi della responsabilità civile del L.. Il predetto, a prescindere dal formale inquadramento, è risultato dall’istruttoria svolgere il compito di autista soccorritore, avendo al fine superato con profitto un apposito corso e percependo un incremento retributivo proprio in ragione delle mansioni effettivamente ricoperte, peraltro, secondo il dire dello stesso medico che nell’occorso dirigeva l’unità di pronto intervento (la T.), con piena capacità. L’effettivo svolgimento delle mansioni in parola trovano solida conferma, come affermato dalla Corte cagliaritana, nelle stesse dichiarazioni dell’uomo, il quale nell’occorso ebbe a chiedere al medico l’autorizzazione ad allontanarsi per chiudere i portelloni dell’automezzo; autorizzazione che non gli sarebbe occorsa ove la sua presenza non fosse stata prevista per la movimentazione della barella. In definitiva la posizione di garanzia del L. deriva inequivocamente dall’effettività delle mansioni dal medesimo regolarmente svolte e regolarmente retribuite, senza che assuma rilievo l’attribuzione allo Stato del potere di legiferare sui profili professionali(Corte Cost. n. 300 del 2010). L’imputato, infatti, a prescindere dalla qualifica formalmente ricoperta, da lungo tempo aveva assolto al compito di condurre l’ambulanza e soccorrere la persona da sottoporre ad urgente trattamento sanitario, coadiuvando l’infermiere nella movimentazione della barella, così assumendo il ruolo di garante” Cassazione Penale, Sezione IV; Sent. n. 14007 del 02.04.2015.
Alla luce di quanto detto, a parere dello scrivente, considerando anche gli orientamenti giurisprudenziali, le mansioni-competenze dell’autista soccorritore possono riassumersi in:

1) guida e controllo dell’autoambulanza;

2) localizzazione del luogo dell’intervento;

3) valutazione, insieme agli altri membri dell’equipaggio, della scena dell’intervento;

4) comunicazioni con la centrale operativa;

5) collaborazione, su richiesta degli altri membri dell’equipaggio, nell’esecuzione di manovre relative all’emergenza: come ad esempio, rianimazione cardio-polmonare di base, immobilizzazione, posizionamento sulla barella, trasporto della portantina o sedia a rotelle, caricamento del paziente sull’automezzo;

6) compilazione, unitamente agli altri membri dell’equipaggio, della scheda di soccorso.