La soccombenza virtuale

La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, con l'interessante sentenza n. 1166/2024 pubblicata il 16.12.2024, ha richiamato il principio della c.d. soccombenza virtuale, esprimendosi così al riguardo:
"Quanto al profilo delle spese del giudizio, va osservato che il pagamento intervenuto a giudizio ormai instaurato integra una circostanza non idonea a derogare al criterio della soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., che, come si deduce, sono tassativamente indicate dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. - "soccombenza reciproca" o "assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti".
Ciò posto, la cessata materia del contendere non concreta esimente in ordine alle spese di lite.