Uno dei punti di maggior interesse della Legge di bilancio è costituita dall'introduzione della c.d. flat tax.

È bene individuare chiaramente i beneficiari della misura: si tratta di partite Iva e piccole imprese con ricavi fino a 65 mila euro annui.

Questi soggetti potranno aderire al nuovo regime forfettario con la previsione di un’aliquota piatta ( in inglese flat), ovvero non suscettibile di aumenti, pari al 15%.

Il solo limite di accesso al beneficio è avere ricavi non superiori o pari a 65 mila euro.

Sono state dunque soppresse le ulteriori condizioni già previste nel passato regime, quali la sussistenza di beni strumentali non superiori a 20 mila euro e le spese per personale non superiore a 5 mila euro.

Tale regime appare decisamente interessante per chi esercita la propria attività con partita IVA singola.

La Legge ha anche opportunamente precisato che non possono accedere al nuovo regime gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che, simultaneamente, controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Il regime forfetario 2019 rappresenta, di fatto, il regime destinato alla maggior parte dei professionisti o piccole imprese. Per accedere al beneficio non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione, tranne per chi dovesse intraprendere una nuova attività. L’unico avviso va fatto all’Inps, entro la fine di febbraio di ogni anno, qualora si voglia fruire del regime contributivo agevolato.

La semplificazione di maggior interesse per i beneficiari del regime forfettario è rappresentata dall'esenzione dalla fatturazione elettronica, assurta a regola generale dal gennaio 2019. Pertanto, coloro che beneficiano del regime forfetario vengono esentati dal versamento dell’Iva, restando in tal modo privi del diritto alla relativa detrazione.

Le fatture emesse, pertanto, non dovranno recare l’addebito di Iva bensì dovranno riportare la dicitura "Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014".

Avv. Marcella Coccanari