La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi ritiene il ricorso è inammissibile palesandosi tutte le censure manifestamente infondate, e precisa che «nel nostro ordinamento ai fini della scriminante della difesa anticipata o preventiva, il pericolo attuale è quello che, se non tempestivamente neutralizzato, causerebbe la lesione del diritto, quindi, deve trattarsi di pericolo imminente o persistente al momento della reazione difensiva, non futuro e neppure già esaurito».