Viene analizzata una recente sentenza della corte di Cassazione che fa chiarezza sul risarcimento dei danni ad automezzo commerciale quando gli stessi suoerano il valore del veicolo e ai danni da fermo tecnico, precisando, per questi ultimi, in presenza di quali condizioni il giudice deve provvedere. danno da fermo tecnico va allegato e provato, sia pure in via presuntiva, ed è conforme all’orientamento prevalente di questa Corte, secondo cui:

  1. l’indisponibilità d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;
  2. la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.