La Regione Puglia, nel gennaio 2015, aveva presentato un ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo un giudizio di legittimità costituzionale su alcuni commi dell'art. 1  della legge del 12 novembre 2014 relativa a "Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", altrimenti conosciuto come Sblocca Italia.

I commi messi all'attenzione della Consulrìta da parte della Regione Puglia erano i seguenti:

comma 1 che  prevedeva che l’Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato spa sia nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari.

comma 2 che  attribuiva al Commissario il potere di approvare i progetti per la realizzazione delle opere e di espletare ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, comunque finalizzata all’esecuzione della tratta ferroviaria.

comma 4 che stabiliva che, a seguito dell’approvazione dei progetti, è convocata la conferenza di servizi, e che, «in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità», si applicano le procedure concertative indicate dall’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

comma 10-bis che conferiva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di redigere il Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria con l’individuazione delle linee ferroviarie da ammodernare, al fine di procedere alla realizzazione di opere di interesse pubblico nazionale o europeo.

comma 11 che attribuiva al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’approvazione dei contratti di programma tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli aeroporti di interesse nazionale.

Secondo la Regione Puglia, sulle materie trattate nei commi sopra elencati "sarebbe preclusa allo Stato l’allocazione a livello centrale delle funzioni amministrative, se non mediante una chiamata in sussidiarietà e nel rispetto delle garanzie partecipative previste a tal fine a favore delle Regioni interessate", in base ad un pronunciamento del 2003 della stessa Consulta.

Nella sentenza depositata ieri i membri della Corte Costituzionale hanno confermato i dubbi della Regione Puglia dichiarando incostituzionali tutti i passaggi dei commi posti alla loro attenzione nelle parti in cui non siano coinvolti Regione o, comunque, istituti che ne rappresenti gli interessi.

Il ricorso, cui il governo si era opposto, è stato presentato quando alla Regione Puglia era presidente Nichi Vendola di SEL. In ogni caso, l'attuale presidente Michele Emiliano, importante esponente del Partito Democratico, ha espresso soddisfazione per la sentenza della Corte.

Adesso toccherà al governo, che dovrà rivedere i suoi piani e sarà una faccenda delicata, in special modo per quanto riguarda la voce aeroporti dove ci sono in ballo questioni importanti come, ad esempio, la nuova pista dell'aeroporto di Firenze.